Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9526 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9526 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MERLO MICHEA N. IL 15/01/1981
avverso l’ordinanza n. 1562/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

RG.2431/12-RU01,0 N.60

PATTO E DIRITTO
MERLO Michea impugna innanzi a questa Corte per il tramite del proprio
difensore, che ha dedotto motivazione illogica, l’ordinanza del 13 dicembre 2011,
con la quale il Tribunale di sorveglianza ha respinto la sua istanza intesa ad
ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e gli ha invece
concesso di espiare la pena residui (anni i e mesi 4 di reclusionel in

Il ricorso è inammissibile siccome proposto per motivi di merito non consentiti
nella presente sede di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza ha invero adeguatamente motivato il diniego del
beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, avendo fatto riferimento,
oltre che al suo rilevante curriculum criminoso ed all’assenza di una stabile
prospettiva di inserimento occupazionale, altresì al suo atteggiamento poco
trasparente nel ripensamento critico relativo al reato commesso (detenzione e
cessione di grammi 202 di hashish), tale da testimoniare una sua incompleta
maturazione, con conseguente attuale sua incapacità di gestire responsabilmente
una misura alternativa ampia come l’affidamento in prova.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

POMI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso Il 20 novembre 2012,

DEPosi-r”

regime di detenzione domiciliare.

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