Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9525 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9525 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FALCONE GIOVANNI N. IL 04/07/1961
avverso l’ordinanza n. 2905/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

RG.2390/12-RUOLO P4.59
FATTO E DIRITTO
FALCONE Giovanni, detenuto presso la Casa di reclusione di Sant’Angelo dei
Lombardi, impugna personalmente innanzi a questa Corte il provvedimento del
Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 7 giugno 2011, con il quale è stato
dichiarato il non luogo a provvedere in ordine ad una correzione di errore
materiale, ravvisato in una precedente ordinanza emessa dal medesimo
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, nokessendo state indicate dal
ricorrente le censure mosse al provvedimento impugnato, si da non
consentire a questa Corte di valutare i difetti, da cui sarebbe affetto l’atto
impugnato e sui quali si sollecita il sindacato di legittimità.
E’ infatti indispensabile che il ricorso contenga una sia pur minima e sintetica
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a
verifica di questa Corte, dovendosi, in caso contrario, ritenere il ricorso
inammissibile (cfr. Cass. 6^, 5.6.07 n. 21858).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.O.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Cog deciso il 20 novembre 2012.
PRESIDENTI

IDEPOCAT”TA
IN CANCELU.RA

27 FEB 2013
Fti ntio

G d i .a r i o

Tribunale il 5 aprile 2011.

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