Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9524 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9524 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAHRACH ABDERRAZAK N. IL 22/03/1984
avverso la sentenza n. 1068/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

126 Lahrach A.

Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

ritenuto equa la pena base di sette anni di reclusione e C 30.000 di multa. Essa è lievemente
superiore al minimo edittale e trova esplicita giustificazione nella pluralità di atti di spaccio di
sostanze di diverso tipo e cioè cocaina ed hascisc. L’individuazione dello specifico illecito, tra i
tanti, cui tale limitata pena base è riferita non presenta speciale interesse ai fini della
comprensione dell’itinerario seguito nella determinazione della pena+e d’altra parte non è difficile
ritenere implicitamente che si faccia riferimento alla più grave condotta afferente alla cocaina.
Considerato che la pena è prossima al minimo e che l’aumento per la continuazione e limitato
ad un anno di reclusione, le doglianze sono palesemente prive di pregio. E d’altra parte si tratta
di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di
legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

giuridici: a fronte di numerosi atti di spaccio sia di cocaina e di eroina, il giudice di merito haidte

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