Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9524 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9524 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BASILE LORENZO PASQUALINO N. IL 14/04/1963
avverso l’ordinanza n. 6160/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

RG.2,360/12-RUOLO N.58

Fano E DIRMCk
BASILE Lorenzo Pasqualino, detenuto nella casa circondariale di Santa Maria
Capua Vetere, impugna innanzi a questa Corte per il tramite del proprio
difensore, che ha dedotto inosservanza della legge penale e processuale, il
decreto in data 20 ottobre 2011, con il quale il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la sua istanza intesa ad
sociale. della detenzione domicillare o della semilibertà,
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
Correttamente invero il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal ricorrente con decreto emesso
senza instaurare il contraddittorio, essendo il ricorrente in espiazione di pena per
delitti aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991, come tali ostativi, ai sensi
dell’art. 4 bis Ord. Pen., all’accoglimento delle istanze di cui sopra.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso Il 20 novembre 2012.

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