Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9523 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9523 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SILVIO GIULIANA N. IL 29/01/1978
avverso la sentenza n. 12329/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Di Silvio Giuliana avverso la sentenza emessa
in data 15.2.2013 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella del G.i.p. del
Tribunale di Roma in data 5.4.2012 con la quale la predetta era stata condannata alla pena di
anni due e mesi quattro di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, 50
comma dPR 309/1990 (plurime cessioni di cocaina).
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla misura della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato e non

In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione,
anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod.
pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Tanto meno può ritenersi alcuna violazione delle richiamate norme poste a presidio della
determinazione della pena, laddove il giudice, nell’ambito dell’anzidetta sua discrezionalità,
abbia dato conto, come nel caso di specie, delle ragioni su cui ha basato la quantificazione
della sanzione esplicitandone correttamente il calcolo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

consentito nella presente sede.

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