Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9522 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9522 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUZZICO CIRO N. IL 27/04/1967
avverso la sentenza n. 5896/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

z.

(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Muzzico Ciro in ordine al reato p. e p. dall’articolo
73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in

quanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto
insussistente il suo assoluto impedimento a comparire in udienza.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

articolo 606, comma 30 ,

ex

per

motivi

manifestamente

infondati.
I giudici della Corte territoriale hanno adeguatamente e
congruamente motivato sul punto, avendo evidenziato l’evidente
genericità della certificazione prodotta dalla difesa e la
circostanza che il ricorrente si era fatto volontariamente
ricoverare per l’esecuzione di accertamenti clinici sicuramente
delicati, ma dei quali non era stata affatto dimostrata
l’inderogabilità, peraltro esclusa dalla dichiarata strumentalità
dei medesimi ad una migliore caratterizzazione diagnostica della
patologia.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro

relazione agli articoli 599 comma 2, 178 lett.c) e 179 c.p.p. in

1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

997

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Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
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Il Presidente
Cla

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