Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9521 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9521 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AJAZI MARADON N. IL 14/08/1985
avverso la sentenza n. 3361/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

t

(2Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ajazi Maradon in ordine a varie fattispecie criminose
di cui al reato p. e p. dall’articolo 73 d. P.R. n. 309/1990, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge con riferimento all’art.73,

relazione all’art.133 c.p. per quanto attiene alla dosimetria
della pena ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio si
osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena.
E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei
vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità
su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre
2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico
(Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
la Corte di appello di Napoli espressamente chiarito le ragioni in
base alle quali ha ritenuto di confermare la pena irrogata dal
giudice di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

pomma quinto, d.PR. 309/90 applicato nei suoi confronti e in

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

– 13 giugno 2000 ).

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