Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9520 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9520 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCOLO DOMENICO SEBASTIANO N. IL 20/01/1977
avverso la sentenza n. 651/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

BUCOLO Domenico è stato giudicato per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186,
comma 2, lettera c) del codice della strada, con l’aggravante di aver provocato un incidente
stradale ( commesso in data 6.8.2011 ) e gli è stata applicata, ex art. 444 c.p.p, con la
diminuente del rito, la pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e del fermo

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e deduce la violazione di legge, con
riferimento alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria, irrogata in assenza di
accertamento giudiziale del fatto reato; con il secondo motivo si duole dell’omesso controllo
del giudicante sulla qualificazione giuridica del fatto.

Successivamente è stata depositata rituale rinuncia al ricorso, con la conseguente
inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q. M .
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

amministrativo dell’autovettura per la durata di 180 giorni.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA