Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 952 del 07/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 952 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Parisi Candita Angela, nato a Ostuni, il 03/05/1966
avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso
perescrizione;
udito per il ricorrente

chiedendo l’annullamento

senza rinvio per

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce ha
confermato la decisione resa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Ostuni, che aveva condannato Candita Angela Parisi alla pena alla pena di gg. 15
di arresto e 23.000,000 euro di ammenda, sostituita la pena detentiva nella
corrispondente pena pecuniaria di 570,00 euro di ammenda, rideterminando la
pena complessivamente inflitta in 23.570,00 euro di ammenda per il reato (capo
a) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 44 lett. a) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per

paesaggistico, un condizionatore d’aria a servizio del proprio esercizio
commerciale in assenza di alcun titolo autorizzativo e del reato (capo b) previsto
dall’art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per aver eseguito i lavori di cui al
precedente capo a) in zona sottoposta al vincolo paesaggistico. In Ostuni il 14
ottobre 2008.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a
mezzo del difensore, Candita Angela Parisi affidando il gravame a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’erronea ed illegittima
applicazione dell’art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380de1 2001 (art. 606,comma 1. lett.
b) cod. proc. pen.) sul rilievo che la micro e temporanea apparecchiatura
tecnologica allocata dalla ricorrente all’esterno della sua micro attività non
rientrava, in alcun modo, nella previsione di cui all’art. 44 lett. a) del DPR 380
del 2001 non avendo la ricorrente ha posto in essere alcuna attività urbanistica
edilizia. Alla ricorrente si contesta, infatti, la presunta violazione dell’art. 17 del
regolamento edilizio comunale che non ha natura normativa e/o precettiva, ma
meramente descrittiva di come vanno allocati micro impianti tecnologici, come
nel caso in esame. Ne consegue che la predetta regolamentazione tecnica non
rientra e non può rientrare nella previsione dell’art. 44 lett. a) del DPR 380 del
2001 atteso che la temporanea installazione di un piccolo supporto tecnologico
non può configurare e/o costituire attività urbanistica – edilizia, non incidendo
minimamente sull’uso del territorio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione della legge penale in
relazione all’art. 54 cod. pen. (art. 606,comma 1. lett. b) cod. proc. pen.) per
aver la Corte territoriale ignorato il prospettato e documentato stato di necessità
in cui versava la ricorrente, dovendo il suo operato essere inquadrato in una
condizione di necessità non altrimenti risolvibile.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del
2004 (art. 606, comma 1. lett. b) cod. proc. pen.) in quanto la contestazione
mossa alla ricorrente di presunta violazione della disciplina del vincolo

2

\s(”

avere, in qualità di committente, installato, in area sottoposta a vincolo

paesaggistico sarebbe del tutto illegittima posto che l’ambiente in cui insisteva il
manufatto tecnologico di natura stagionale, precaria e rimovibile non aveva
alcuna incidenza sotto il profilo paesaggistico.
2.4. Con il quarto motivo si duole del vizio di falsa applicazione della legge
penale e del difetto di motivazione (art. 606,comma 1. lett. b) ed e) cod. proc.
pen.) in ordine al diniego della concessione dei doppi benefici di legge
(sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna) per la
violazione del principio di proporzionalità atteso che la ritenuta e lieve entità

concedere gli invocati doppi benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la
proposizione di essi nei casi non consentiti.

2. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare come i climatizzatori o i
condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa

(ex multis,

Consiglio di Stato, sez. VI n. 4744 del 01/10/2008), costituiscono impianti
tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie, all’esterno dei fabbricati,
rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3 d.P.R. n. 380 del
2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la
conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante
del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio
di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.
L’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (come
modificato dall’art. 17, comma 1, decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito, nelle more tra la decisione e la redazione della presente sentenza,
nella legge 11 novembre 2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di
manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, e
l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 richiede, per tali interventi,
una S.C.I.A., trattandosi dell’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di
strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti.
Il cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (decreto legge 12 settembre 2014, n.
133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164) ha introdotto modifiche alla
nozione di “manutenzione straordinaria”, irrilevanti ai fini dello scrutinio della
questione sottoposta alla Corte, in quanto il riferimento a “volumi e superfici

3

dell’intervento per cui è processo avrebbe dovuto indurre il Giudice del merito a

delle singole unità immobiliari” è stato modificato, come si è in precedenza
segnalato, nel concetto di “volumetria complessiva degli edifici” ed inoltre
rientrano, per quanto qui interessa, nella categoria della manutenzione
straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a
condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l’originaria destinazione.

difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art.
22, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ora S.C.I.A.), allorché non
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l’applicazione della sanzione
penale prevista dall’art. 44 lett. a), del citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto
in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora S.C.I.A.), ma
conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 41619 del
22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv.
243099).
Nel caso di specie, l’installazione del condizionatore d’aria è stata eseguita in
violazione dell’art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione
di inizio di attività, sicché correttamente è stata ritenuta la violazione dell’art. 44
lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001.

3. Il terzo ed il quarto motivo di gravame attengono a questioni che sono
state già proposte al giudice d’appello e sono state motivatamente respinte.
L’opera installata dalla ricorrente non rientrava, dunque, tra le attività
edilizie libere ossia tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Va quindi ricordato che, anche con riferimento a tali ultimi interventi, sono
sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e
comunque l’attività edilizia cd. libera deve essere attuata nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 6, comma 1, d.P.R.n. 380 del 2001).
Ne consegue che, essendo stato l’intervento eseguito in zona nella quale era
imposto il vincolo paesaggistico, l’esecuzione dell’opera era condizionata al
rilascio del nulla osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo,
derivando dal mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’integrazione
4

Ciò posto, questa Corte ha affermato che l’esecuzione in assenza o in

della fattispecie di reato prevista dall’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (manifesta
infondatezza del terzo motivo).
Quanto al diniego dei benefici di legge, la Corte territoriale ha osservato, con
congrua motivazione, che due precedenti condanne riportate dalla ricorrente
rendevano infausta la prognosi relativa all’astensione dalla futura commissione di
ulteriori reati (manifesta infondatezza del quarto motivo di gravame).
Va solo precisato come questa Corte abbia affermato il principio secondo il
quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato, come nella specie, sugli

sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente
motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo
apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n.
44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608).

4. Con il secondo motivo di gravame è denunciata una questione nuova e
non sottoposta allo scrutinio del giudice d’appello.
In tema di ricorso per cassazione, vige il principio secondo cui non sono
proponibili, perché precluse ai sensi dell’art. art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,
questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, ad eccezione di quelle
rilevabili d’ufficio e salva la facoltà attribuita alla Corte di Cassazione dall’art.
609, comma secondo, cod. proc. pen., di decidere anche le questioni non
dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo
successivamente, sempre che si tratti di questioni di solo diritto che sorgano per
“jus superveniens” ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però
siano pur sempre di diritto (Sez. 1, n. 5398 del 28/09/1993, Berisa, Rv. 197808;
Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Ficarra, Rv. 230425).
Deve pertanto ritenersi rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi
anche in presenza di eccezioni mai prima sollevate o in assenza di uno specifico
motivo di ricorso, la sussistenza di una causa di giustificazione del reato,
escludendo essa la punibilità dell’agente, a condizione che l’esistenza emerga dal
testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nel
ricorso e che la sua rilevabilità non comporti accertamenti in fatto o valutazioni
di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, è dedotta l’esistenza di uno stato di necessità i cui
elementi costitutivi sono del tutto non delineati ed ictu ocu/i non insussistenti,
derivando da ciò la manifesta infondatezza del motivo.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il
ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la

stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,

ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07/10/2014

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA