Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9519 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9519 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORINTI VANESSA N. IL 07/04/1980
avverso la sentenza n. 545/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(p)-

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Corinti Vanessa avverso la sentenza emessa in
data 3.4.2012 dalla Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma di quella del G.u.p.
del Tribunale di Ascoli Piceno in data 13.2.2004, condannava la Corinti alla pena di mesi dieci
di reclusione ed C 2.000,00 di multa, con i doppi benefici di legge per il delitto di cui all’art.
73, 5 0 comma dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza dell’imputata in luogo della
mera connivenza con il marito coimputato ed in relazione all’entità della pena inflitta.

Invero le censure mosse pretendono di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i
comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata, anche alla luce del nuovo testo
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, in
via esclusiva al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. E ciò a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata sul punto del tutto congrua ed esente da vizi di sorta,
laddove le censure mosse mirano proprio ad una improponibile rivalutazione della prova e si
risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente
giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed aspecifici.

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