Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9518 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9518 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PERSANO ORONZO N. IL 27/02/1958
avverso l’ordinanza n. 1151/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

R.G.2324112-RUOLO N.52

FATTO E QTRITTO

PERSANO °ronzo, detenuto nel carcere di Lecce, in espiazione della pena della
reclusione di anni 30 per omicidio, estorsione, ricettazione e violazione legge
armi, impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, l’ordinanza
del 22 novembre 2044, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha
Con memoria pervenuta il 6 novembre 2012 il difensore del ricorrente ha
ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso anzidetti.
Il ricorso è inammissibile siccome proposto per motivi di merito non consentiti
nella presente sede di legittimità, avendo il provvedimento impugnato
adeguatamente motivato il diniego del beneficio penitenziale chiesto, avendo
fatto riferimento ai gravi delitti per i quali era in espiazione pena; al fatto che
tutti i reati compresi nel provvedimento di cumulo delle pene, di cui il ricorrente
era in espiazione, erano ostativi, siccome rientranti nella prima fascia dell’art. 4
bis Ord. Pen.; al fatto che nel pur positivo percorso trattamentale fino a quel
momento svolto l’istante non aveva mai fatto mostra di ripercorrere,
illustrandoli, i gravissimi episodi di cui si era reso protagonista, avendo egli
svolto un ruolo di primo piano nelle vicende mafiose della provincia di Salerno; al
fatto che egli non si era riavvicinato in alcun modo ai parenti delle vittime, si che
era stato ritenuto opportuno proseguire il percorso trattamentale in atto con
fruizione di permessi premio.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

taiti
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso Il 20 povembre 2012.

respinto la sua istanza intesa ad ottenere il beneficio della semilibertà.

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