Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9517 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9517 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAPPALA’ PIETRO N. IL 19/12/1982
avverso la sentenza n. 3464/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 22/01/2014
Fatto e diritto
ZAPPALA’ PIETRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n.
Con unico motivo censura la misura della pena irrogatagli, sostenendo che avrebbe
avuto diritto ad una pena più mite.
Il ricorso è inammissibile, vuoi per la genericità ed assertiva della doglianza, vuoi perché,
comunque, la doglianza è relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice di merito
[quello relativo alla determinazione della sanzione], che questi ha esercitato in modo
giuridicamente corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con adeguata
motivazione, essendosi evidenziato che la pena, comunque già irrogata in primo grado in
misura di poco superiore al mimino edittale, con un aumento parimenti minimo per la
continuazione, risultava adeguata alla condotta incriminata e alla personalità del reo
[numero degli episodi, precedenti penali].
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Priden
309 del 1990.