Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9516 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9516 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
URCIUOLI OLINDO N. IL 10/04/1942
LO RUSSO VITO EMILIO N. IL 18/01/1957
avverso la sentenza n. 4088/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la rel zione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona a el Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

G,t,

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3/2/15 la Corte di Appello di Milano confermava a carico di URCIUOLI
°lindo e LO RUSSO Vito Emilio la sentenza emessa dal Tribunale di Milano,in data 2/2/12,con
la quale i predetti imputati erano stati dichiarati responsabili del reato di bancarotta
documentale e patrimoniale ascritto ai sensi dell’art.223,in relazione all’art.216 co.I n.2 -219

Russo e di amministratore di fatto,l’Urciuoli,della s.r.l. Dallas Made in Italy,dichiarata fallita con
sentenza del 10/11/2005Dal testo del provvedimento si desume che innanzi alla corte di Appello i difensori dei due
imputati avevano formulato generiche richieste di assoluzione,senza smentire con dati specifici
gli elementi addotti dall’accusa.
Il giudizio di responsabilità risulta fondato su quanto accertato dal curatore fallimentare,che
aveva specificato di non aver trovato la documentazione contabile della impresa fallita e che vi
era stata una cessione del ramo di azienda ad altra ditta che faceva capo ad Urciuoli.
Il predetto veniva indicato quale “dominus” degli affari,e la cessione di azienda era sospetta sia
per il corrispettivo del tutto inadeguato rispetto al valore della stessa azienda,che disponeva di
beni per un valore di €70.000,che per il trasferimento in luogo ove avevano sede altre società
dell’imputatoLa società fallita era in dissesto già dal 2004,essendo state presentate istanze di fallimento in
tale epoca.
In base a tali rilievi la Corte territoriale aveva condiviso le argomentazioni del primo giudice .

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
1-violazione di legge-ex art.606 lett.B-E-CPP.
A riguardo il ricorrente censurava la decisione rilevando la mancanza di elementi di prova a
carico dell’Urciuoli in qualità di amministratore di fatto della fallita,evidenziando che la
sentenza di appello era carente in quanto motivata per relationem.
-2-censurava inoltre l’addebito di bancarotta patrimoniale per distrazione evidenziando che tale
fattispecie è tipica del ruolo di amministratore di diritto della societàInoltre evidenziava che l’ipotesi di reato era stata ritenuta sussistente in riferimento alla
cessione del ramo di azienda, censurando la valutazione di tale atto come inadeguata nel
corrispettivo al valore della azienda ceduta.
Infine negava la configurabilità del reato di bancarotta documentale,rilevando che l’imputato
non aveva funzione di amministratore di diritto, pur avendo reso al curatore dichiarazioni circa
la soppressione della documentazione contabile della fallita,a seguito della cessione di azienda-

co.I e II n.1 RD 267/42,in concorso nelle rispettive qualità di amministratore di diritto il Lo

Per tale reato la difesa evidenziava altresì che il Lo Russo risultava del tutto estraneo al fatto
contestato.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento.

RILEVA IN DIRITTO

Va rilevata l’inammissibilità dei ricorsi.
In primo luogo si osserva che dal testo del provvedimento impugnato emerge la compiuta

(quali gli elementi accertati dal curatore fallimentare,e perizia assunta nell’ambito della
procedura fallimentare ,dalla quale era emersa l’inadeguatezza del corrispettivo della cessione
di ramo di azienda).
La Corte dava atto altresì del contenuto generico dei motivi di appello,peraltro rendendo
motivazione sui punti che erano oggetto di doglianze difensive,quali il ruolo dell’Urciuoli,che è
stato considerato effettivo “dominus” della impresa fallita ,evidenziando che anche la società
cessionaria dei beni oggetto di bancarotta per distrazione,era gestita dall’imputato.
Infine per il Lo Russo si era specificato che l’imputato aveva svolto l’attività occupandosi delle
merci .
In conclusione,per ciascuno dei ricorrenti risulta accertato il ruolo inerente alla gestione degli
affari della società fallita.
Si ravvisano dunque i presupposti per l’affermazione della responsabilità per bancarotta
documentale e patrimoniale,a carico di Urciuoli —come amministratore di fatto-Sul punto la
decisione è rispondente ai principi enunciati da questa Corte:v.Sez.I,n.18464 del 25-5-2006RV234254-Conf.Sez.V n.9222 del 7-8-98-RV212145- per cui la posizione dell’amministratore di
fatto,destinatario delle norme incriminatici della bancarotta fraudolenta,va determinata con
riferimento alle disposizioni civilistiche che,regolando l’attribuzione della qualifica di
imprenditore e di amministratore di diritto,costituiscono la parte precettiva di norme che sono
sanzionate dalla legge penale.
Nella specie tale ruolo risulta accertato in base agli elementi raccolti nel giudizio di primo grado
specificamente richiamati in sentenza.
Risulta corretta l’applicazione della legge penale,con riferimento alla bancarotta documentale e
patrirnoniale,dato l’accertamento della mancanza di documentazione contabile e la cessione di
ramo di azienda per un corrispettivo non adeguato al valore effettivo,accertato con perizia
nella procedura fallimentare.
In base ai rilievi che precedono deve ritenersi che la sentenza impugnata sia esente da vizi di
legittimità.
I motivi di ricorso si rivelano pertanto manifestamente infondati,per ciascun irnputato,oltre che
meramente generici .
Va quindi dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.

analisi della vicenda oggetto di contestazione,con specifici richiami alle risultanze processuali

Consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese

Roma,deciso in data 26 novembre 2015.

processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

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