Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9516 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9516 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARMIENTO MATTEO N. IL 03/07/1976
avverso la sentenza n. 339/2012 TRIBUNALE di VERCELLI, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
117 Armiento Matteo
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
essere concesse attenuanti generiche e la pena va equamente determinata in C 4000 di
ammenda.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici: si argomenta che l’imputato ha riportato numerose condanne, sicché non possono