Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9515 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9515 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARIGLIANO LUCA N. IL 10/05/1981
avverso la sentenza n. 833/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del ott.
che ha concluso peri

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 7-5-13 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal
giudice monocratico del Tribunale di Fermo,in data 12.11.2009,con la quale MARIGLIANO Luca
era stato condannato,quale responsabile del reato di cui agli art.81-624-625 n.7 CP(acc.in data
22.8.2008-per aver sottratto un marsupio contenente effetti personali ed altro marsupio con

fedePer tale reato era stata inflitta la pena di anni uno e mesi uno di reclusione,€300,00 di
multa;era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale applicato con precedente
sentenza del GUP divenuta irrevocabile in data 24.11.2003.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-erronea applicazione della legge penale,in riferimento al fatto contestato come furto
aggravato ai sensi dell’art.625 n.7 CP.
La difesa rilevava altresì la carenza della motivazione, evidenziando che il fatto si era verificato
su di una spiaggia,in uno stabilimento balneare sottoposto a controllo di terzi e da ciò
desumeva l’insussistenza dei presupposti dell’aggravante.
Inoltre il ricorrente censurava la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP.e
dei beneficio della sospensione condizionale,evidenziando che era stato revocato il beneficio
già applicato in precedente sentenza di condanna.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento. eia_
In relazione al primo motivo si osserva le deduzioni difensive si rivelano prive di
fondamento,ove censurano il giudizio di responsabilità dell’imputato per il furto aggravato
ascrittogli,limitandosi a rilevare genericamente la carenza della motivazione.
Dal testo del provvedimento impugnato emerge,infatti,che la Corte territoriale ha reso congrua
motivazione richiamando le dichiarazioni di un teste oculare e l’esito di accertamenti di PS che
avevano consentito il ritrovamento della refurtiva ,della quale era in possesso
l’imputato;pertanto il giudizio di colpevolezza risulta confermato dal giudice di appello in modo
adeguato ,nel rispetto dei criteri enunciati dall’art.192 CPP. rendendo conto dell’infondatezza
della tesi difensiva con logiche argomentazioni.
-Deve ritenersi inoltre correttamente applicata nella specie l’aggravante prevista dall’art.625
comma primo ,n.7 CP.-sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o

zaino in danno di Allegretti Pasquale e Baldon Stefano,che li detenevano esposti alla pubblica

per destinazione alla pubblica fede-nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti
personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia ,in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella
pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la
spiaggia per andare a fare il bagno(Sez.V,n.14305 del 4-4-2008-RV239488).
Peraltro non assumono rilevanza i riferimenti difensivi all’esistenza di un controllo di terzi nello
stabilimento balneare,atteso che l’aggravante è configurabile non solo quando la cosa sia
lasciata senza sorveglianza,ma anche in caso di sorveglianza saltuaria; e non soltanto quando

pubblico o comunque facilmente accessibili(Cass.RV 22512-del 2007-in CP Tribuna esplicato
2012-f1.1030-)Risultano prive di fondamento anche le censure inerenti alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP.,dato che il giudice di appello ha evidenziato le ragioni
ostative ,in sintonia con i principi enunciati da questa Corte (i beni sottratti non avevano valore
tenue e risulta valutato il pregiudizio complessivo subito dal soggetto passivo del reatov.Cass.II-n.3576 del 24.1.2014-per cui ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza
attenuante del danno di speciale tenuità,non può aversi riguardo esclusivamente al valore
venale del corpo di reato,occorrendo far riferimento al danno complessivo cagionato alla
persona offesaInfine risultano inammissibili i rilievi inerenti alla mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale ed alla revoca del beneficio già applicato,atteso che la Corte
territoriale ha reso specifica motivazione,indicando gli elementi ostativi ,sia con riferimento ai
precedenti penali dell’imputato che con riferimento alla condotta manifestata dal predetto
reiterando l’attività illecita durante il periodo di sospensione della pena inflittagli.
Consegue a tali rilievi il rigetto del ricorso,e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 26 novembre 2015.

la cosa si trovi in luoghi pubblici,ma anche qualora si trovi in luoghi privati ma aperti al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA