Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9515 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9515 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARENA GIROLAMO N. IL 28/06/1982
avverso la sentenza n. 1226/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(PF

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente denominata “appello” ma poi correttamente
qui trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai densi dell’art. 593, 3 0 comma c.p.p.)
nell’interesse di Arena Girolamo avverso la sentenza emessa in data 13.6.2011 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Padova che condannava il predetto alla pena condizionalmente
sospesa di C 3.000,00 d ammenda per il reato di guida senza patente (art. 116 comma 13°
C.d.S.: fatto del 10.1.2008).
S’invoca l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2° c.p.p. per insufficienza o

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi peraltro non consentiti
nella presente sede.
Anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla
L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad
una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In ogni
caso non spetta alla Corte di cassazione “rivalutare” il modo uno specifico mezzo di prova sia
stato apprezzato dal giudice di merito.
Ma le censure mosse mirano proprio ad una improponibile rivalutazione della prova e si
risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente
giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22.1.2014

contraddittorietà della prova circa l’identificazione dell’imputato come conducente dell’auto.

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