Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9514 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9514 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCORZATO BRUNO N. IL 05/02/1954
nei confronti di:
RONGONI MAURO N. IL 26/04/1976
avverso la sentenza n. 4/2014 TRIBUNALE di VICENZA, del
13/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, per Rongoni Mauro, l’avv. Antonella Cassandro in sostituzione dell’avv.
Giuseppe Garzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Giudice di pace, ha, con la sentenza impugnata, annullato la sentenza di prima
cura – che aveva condannato Rongoni Mauro per minaccia e ingiuria in danno di
Scorzato Bruno – per nullità della citazione a giudizio e disposto la trasmissione
degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che la notifica all’imputato del ricorso immediato al
giudice – effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito
dell’atto nella casa comunale e avviso a mezzo raccomandata, non ritirato fosse inidonea ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario ed
ha ritenuto applicabile, nella specie, l’art. 39 d.lgs 274/2000.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse della persona offesa l’avv.
Francesca Rando lamentando la violazione “della legge penale” e la
“contraddittorietà della motivazione”, dovendo ritenersi correttamente applicato
l’art. 140 cod. proc. civ. e imputarsi esclusivamente all’imputato la volontaria,
mancata partecipazione al giudizio. Deduce che Rongoni – per sua stessa
ammissione – lavorava al civico posto di fianco alla sua abitazione, per cui nulla
gli impediva di ritirare la posta.

3. In data 3/11/2015 l’imputato ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha
chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. L’art. 39 D.Lvo 274/2000 amplia – rispetto al
processo ordinario – nel giudizio dinanzi al Giudice di pace i casi di regressione
del procedimento, prevedendo che il giudice d’appello disponga l’annullamento
della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice

di

pace, anche quando l’imputato, contumace in primo grado, prova di non essere
potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere
avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal
caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.
2

1. Il Tribunale di Vicenza, quale giudice d’appello avverso i provvedimenti del

La previsione, in via autonoma, della mancata conoscenza del decreto di
citazione a giudizio da parte dell’imputato, anche al di fuori del caso fortuito o
della forza maggiore, sta chiaramente a significare che il legislatore, stante la
particolarità del giudizio in questione – che può essere avviato dalla parte privata
mediante ricorso immediato al giudice, dallo stesso ricorrente notificato alla
controparte – ha inteso dare rilevanza anche a situazioni diverse da quelle che
importano una impossibilità assoluta di conoscenza dell’atto introduttivo,
attribuendo rilievo al dato obbiettivo della mancata conoscenza del procedimento

Nella specie, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato nella
residenza anagrafica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. – mediante deposito
dell’atto nella casa comunale e spedizione di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, non ritirato dall’interessato – invece che ai sensi dell’art. 157 cod.
proc. pen., che prevede forme più garantiste di notificazione, poiché prescrive in caso di mancanza o inidoneità delle persone diverse dall’imputato a ricevere
l’atto al primo accesso – nuove ricerche dell’imputato da parte dell’ufficiale
giudiziario e solo in caso di esito negativo delle nuove ricerche consente il
deposito della citazione nella casa comunale e l’invio di raccomandata. Ne
consegue che l’erronea attivazione della procedura prevista dall’art. 140 cod.
proc. civ. e il mancato ritiro del plico raccomandato rendono più che plausibile la
mancata conoscenza, da parte dell’imputato, per ragioni non dovute a sua colpa,
del provvedimento di citazione a giudizio, con la conseguenza che la restituzione
degli atti al Giudice di pace si configura come legittimo atto di esercizio di un
potere previsto dall’ordinamento.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/11/2015

da parte dell’imputato, purché non dovuta a sua colpa.

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