Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9513 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9513 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINZOLINI GIOVANNI N. IL 16/04/1946
avverso la sentenza n. 5048/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

/

,

Data Udienza: 22/01/2014

114 Minzolini Giovanni

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

giudikitodi equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravante, in considerazione della gravità
del fatto posto che il tasso alcolemico era particolarmente elevato; con la conseguenza che la
pena irrogata risulta pure adeguata alla gravità dei fatti di cui si discute. Si tratta di tipico
apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità.
La inammissibilità di tali censure esclude che si sia formato un valido rapporto impugnatorio,
con la conseguenza che il tempo successivo alla sentenza d’appello ? che reca la data del 28
dicembre 20121 non rileva ai fini della prescrizione che, conseguentemente, non è intervenuta,
posto che il reato è stato commesso il 7 marzo 2008.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

giuridici: la torte d’appello condivide la valutazione espressa dal primo giudice a proposito del

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