Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 951 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 951 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANFREDA MARIA N. IL 22/03/1948 parte offesa nel procedimento
c/
MANFREDA MADDALENA N. IL 10/10/1943
avverso il decreto n. 824/2012 GIP TRIBUNALE di MELFI, del
24/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
1 e/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difens r Av ,

Data Udienza: 20/09/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.Elisabetta Cesqui,
la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto in data 24.8.2012, il GIP del Tribunale di Melfi ha disposto
l’archiviazione del procedimento rilevando che le ulteriori indagini richieste
dalla persona offesa erano generiche e ripetitive di attività già espletata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Maria
Manfreda, quale censura la valutazione del giudice in ordine all’opposizione
assumendo che lo stesso si sia profuso in un giudizio prognostico delle
indagini suppletive richieste.
Il ricorso è inammissibile.
In punto di limiti alla valutazione di inammissibilità dell’opposizione
sono oramai consolidati gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità che
possono sintetizzarsi nella possibilità per il giudice delle indagini preliminari
di decidere de plano sulla inammissibilità dell’opposizione non solo nel caso
in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando
queste vengano ritenute irrilevanti, pur senza estendere il giudizio ad una
vera e propria valutazione di merito (v.Cass.Sez.V, n.11524/2007, riv.236520;
Sez.IV, n.34676/2010, riv .248085; Sez.II, n.1304/2010, rv.249371).
L’opposizione alla richiesta di archiviazione è, invero, ammissibile quando
contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall’art.410
c.p.p., consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei
relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè
per l’inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza (ovvero
l’idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze dell’attività compiuta).
La mancanza di tali condizioni costituisce pertanto un limite al diritto della

OSSERVA

persona offesa all’instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla
decisione con ordinanza “de p/ano”(cfr.Cass.Sez.V, n.1938/2000, rv 216541).
Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari ha fatto corretta
applicazione di tali principi e dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione,
decidendo “de piano”, attesa la genericità delle indagini richieste (non si
indica in concreto nessuna tipologia di attività investigativa ulteriore a cui

quelle già espletate nonché l’estensione meramente esplorativa e riguardante
fatti ulteriori rispetto a quelli denunciati, valutando poi correttamente
l’infondatezza della notizia di reato senza incorrere nei vizi rilevabili in sede
di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
012«3
Così d liberato in camera di consiglio, il 1$92013.
Il Cons 1gliere estensore
Mir Ila Cerv oro

Il Prsidente
Anni

procedere o mezzo di ricerca della prova) e la loro ripetitività rispetto a

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