Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9509 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9509 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHLAGANOVA OKSANA N. IL 11/08/1971
avverso la sentenza n. 2217/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Pi

(L
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Shlaganova Oksana in ordine al reato di cui
all’articolo 186 comma 2 (tasso alcolemico pari a 311 mg/dl) , ha
proposto ricorso per cassazione l’imputata chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in relazione all’articolo

prelievo ematico per accertare la presenza di alcool nel sangue
senza che vi fosse il suo consenso.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e si
limita a formulare una mera rilettura degli atti processuali,
preclusa al giudice di legittimità.
La Corte di appello di Roma ha infatti chiarito, con motivazione
adeguata e congrua, che la persona sottoposta alle indagini era
stata avvertita dalla polizia giudiziaria della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia durante gli accertamenti
alcolemici e che dal verbale di constatazione era risultato che
la donna aveva rinunciato a tale facoltà e si era sottoposta
volontariamente all’esame di cui sopra in ospedale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

191 c.p.p. in quanto la ricorrente sarebbe stata sottoposta al

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

est’

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