Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9508 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9508 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONACO FRANCESCO N. IL 06/04/1978
avverso la sentenza n. 11354/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

,

Fatto e diritto

MONACO FRANCESCO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando

in

melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio [riduzione della pena],
lo ha riconosciuto colpevole dei reati contestargli [omicidio colposo, guida in stato di
ebbrezza e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti].

motivi, che qui non possono essere riproposti]: si lamenta del diniego delle attenuanti
generiche.

Il ricorso è inammissibile, vuoi per la genericità ed assertiva della doglianza, vuoi perché,
comunque, la doglianza è relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice di merito
[quello relativo alla concessione delle generiche], che questi ha esercitato in modo
giuridicamente corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.].

Non vi è spazio per una censura in questa sede, anche perché, come è noto, vale il
principio secondo cui il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche
e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi al potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti
a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della
pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o
alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè della scelta decisoria
adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di recente, Sezione II, 23
settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum). Qui, per vero, il giudicante,
nel ridurre la pena, non ha mancato di evidenziare la gravità dei fatti sotto ogni profilo
oggettivo e soggettivo, così, implicitamente, escludendo vi fossero i presupposti per una
ulteriore riduzione sanzionatoria attraverso la concessione delle generiche.

Del resto, come è noto, la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche
risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese,
comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice, né
l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno
positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010, Straface).

La doglianza riguarda solo la pena [del resto, in appello, vi era stata rinuncia agli altri

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P. Q. M.

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