Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9507 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9507 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERAFINI LEONELLO N. IL 02/02/1953
avverso la sentenza n. 5444/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato quella

il tentato furto di circa 20 quintali di legna, di proprietà del comune dì Acuto.
L’imputato era stato sorpreso dalla Forestale mentre accatastava la legna in un
terreno di proprietà comunale; nelle prossimità si trovavano varie piante tagliate
di recente, appartenenti allo stesso genere della legna che veniva accatastata e
con tronco di identico spessore.

2.

Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione,

nell’interesse dell’imputato, gli avvocati Massimo Cocco e Maria Pia Coreno
dolendosi – sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione del fatto che la sentenza d’appello non abbia dato risposta alle specifiche censure
mosse col gravame, riguardanti sia il luogo in cui era accatastata la legna (di
proprietà di un privato, tale Pennelli, e non del Comune), sia la proprietà della
legna (che apparteneva ad un certo De Vergottini, dal quale aveva ricevuto
l’autorizzazione al taglio), sia la valutazione delle dichiarazioni dei testi Ticconi e
Di Bona), sia il quantitativo di legna accatastata (10 e non 20 quintali). Con altro
motivo si duole di una condanna pronunciata senza la prova della colpevolezza
oltre il ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente osservato che il reato, commesso il 13/1/2006, si è
prescritto il 13/7/2013 e che il sopravvenire di una causa di estinzione del reato
impone l’immediato proscioglimento dell’imputato, ex art. 129 cod. proc. pen.,
allorché, come nella specie, non si ravvisino motivi per l’adozione di una formula
più favorevole (l’imputato si trovava in prossimità delle piante tagliate nel
terreno di proprietà comunale e stava accatastando legna che, in base alla
natura e alle dimensioni, appariva provenire dal terreno suddetto).
Di conseguenza, va accolta la richiesta del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione e dichiarata l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione.

emessa dal Tribunale di Frosinone, che aveva condannato Serafini Antonello per

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.

Così deciso il 24/11/2015

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