Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9506 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9506 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECI DOMENICO N. IL 11/07/1968
avverso la sentenza n. 3188/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
– Udito, per l’imputato, l’avv. D’Addabbo Maria, che si è riportata ai motivi di
ricorso e si è associata, in subordine, alla richiesta del Pubblico Ministero.

1. La corte d’appello di Roma ha, con la sentenza impugnata, confermato quella
emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato Ceci Domenico per minaccia
grave in danno di Sini Massimiliano.

2. Ricorre per cassazione, con unico motivo, Ceci Domenico, lamentando la
nullità della citazione in appello. Deduce di aver eletto domicilio in Roma, via
Grosseto, n. 21, dove l’Ufficiale Giudiziario tentò la notifica del decreto di
citazione in appello in data 24/4/2013, senza riuscirvi, stante il suo avvenuto
trasferimento in provincia di Cuneo, presso la Comunità San Giuseppe;
successivamente, il decreto fu notificato – illegittimamente, sostiene – presso il
suo difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di
prima notificazione in appello, doveva essere seguita le procedura di cui all’art.
157 cod. proc. pen.. Inoltre, perché, essendo egli solo momentaneamente
assente dal domicilio dichiarato, la notificazione doveva comunque essere
eseguita in detto luogo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne
legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista
dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può
essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento
dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una
verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva
l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato,
considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove avvisato della
pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo di
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o
elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale (ex multis, Cass.,
n. 21626 del 15/4/2015). Nella specie, non è stato possibile notificare a Ceci il
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RITENUTO IN FATTO

decreto di citazione in appello nel domicilio eletto, per essersi lo stesso trasferito
in altro luogo (la comunità san Giuseppe di Rocchetta Belbo), come attestato
dall’ufficiale giudiziario procedente. Legittimamente, pertanto, il decreto suddetto
è stato notificato al difensore, ex art. 161, comma 4,cod. proc. pen., non
essendovi dubbio che l’imputato fosse a conoscenza del procedimento a suo
carico.

2. Il ricorso è pertanto inammissibile. Di conseguenza, non può essere accolta la

difensore dell’imputato, giacché l’inammissibilità del ricorso per cassazione
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi

:di un

valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (nella specie la
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso): Cass., SU., n. 32 del 22/11/2000.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa
nella proposizione del ricorso, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore
della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo
quantificare nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2015

richiesta del Procuratore Generale d’udienza, a cui si è associato, in subordine, il

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