Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9505 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9505 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul
_ ricorso proposto da:
ANNUNZIATA MICHELE N. IL 17/04/1976
avverso la sentenza n. 6966/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
106 Annunziata Michele
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. è manifestamente infondato ed
aspecifico e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
reca una enunciazione tranciante quando afferma che (stato irrogato il minimo della pena e
sono state concesse attenuanti generiche. Per il resto l’imputato propone sintetiche enunciazioni
talmente va4, che non è consentito comprendere a cosa le doglianze concretamente si
riferiscano.
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In ogni caso la sentenza reca tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non
sindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESIDENTE
giuridici. Inoltre sulla questione inerente alla pena vagamente dedotta / la sentenza impugnata