Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9504 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9504 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO SALVATORE N. IL 03/01/1948
avverso la sentenza n. 28/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato quella
emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto Aiello Salvatore

Renato e lo aveva condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni
in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa,
giudicate coerenti e credibili.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. Marco
Muscariello con due motivi.
Col primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova
della responsabilità. Si duole del fatto che la persona offesa sia stata ritenuta
credibile sol perché ha presentato tempestivamente querela e perché ha reso
dichiarazioni con la stessa collimanti, trascurando: a) il fatto che De Mercato ha
dato origine, con le su querele, a un numero “enorme” di procedimenti penali a
carico di colleghi e dipendenti del Reparto Malattie Infettive del II Policlinico di
Napoli; b) il fatto che è stato chiamato in giudizio, a sua volta, per calunnia e
interruzione di pubblico servizio; c) il fatto che esisteva, all’interno del Policlinico,
una situazione di accesa conflittualità tra dipendenti determinati – a suo giudizio
– proprio del De Mercato. Lamenta anche, sulla stessa scia, che non sia stata in
alcuna maniera considerata la dichiarazione del teste De Filippis, che
smentirebbe la persona offesa.
Col altro motivo si duole della motivazione con cui è stata giustificata
l’aggravante dell’art. 61, n. 1, cod. pen., avendo la Corte parlato di
comportamento irritante di De Mercato per spiegare la credibilità del testé e
omesso di prendere in considerazione il suddetto comportamento per valutare la
sussistenza dell’aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente osservato che il reato, commesso il 13/10/2006, si è
prescritto, tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni nel frattempo
intervenute, il 26/6/2014. Pertanto, non ravvisandosi motivi di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen, va dichiarata l’estinzione del reato. La presenza nel
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responsabile di minaccia – aggravata dai futili motivi – in danno di De Mercato

procedimento della parte civile impone di esaminare, comunque, i ,motivi di
ricorso.
Tanto premesso, entrambe le doglianze sollevate col ricorso sono prive

di

pregio. La prima concerne la credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni
sono state poste a base della decisione. Qui va ribadito – in aderenza a costante
giurisprudenza di questa Corte – che la valutazione della credibilità della persona
offesa costituisce compito precipuo ed esclusivo del giudice di merito, che, ove
svolto con criteri di logica e in aderenza alle risultanze istruttorie, non è

e

secondo grado dimostra che entrambi i giudici si sono fatti carico di valutare la
credibilità di De Mercato, rilevando che ha reso dichiarazioni coerenti, lineari,
prive di enfasi, concernenti un soggetto con cui, prima di allora, non aveva avuto
contrasti diretti e personali e che quelle dichiarazioni hanno trovato piena
rispondenza nel contesto conflittuale descritto da entrambe le parti del
procedimento; inoltre, che lo stesso imputato non ha negato di essersi
confrontato con De Mercato nell’ambulatorio in cui questi svolgeva l’attività
professionale, solo negando di averlo minacciato nel modo lamentato.
Logicamente, pertanto, i giudici hanno ritenuto che, almeno fino alle soglie del
reato, il racconto della persona offesa sia riscontrato e che il prosieguo della
vicenda – descritto da quest’ultima – rappresenti l’evoluzione di una contesa già
disposta – in potenza – a degenerare.
A fronte di tale motivazione, per nulla carente o illogica, il ricorrente
introduce elementi di valutazione che non trovano riscontro nella sentenza
impugnata, né in quella di primo grado, ovvero non sono decisivi per inferire
l’inadeguatezza della motivazione rassegnata dal giudicante, in quanto: a) nulla
è dato sapere intorno al “numero enorme” di procedimenti penali scaturiti dalle
iniziative di De Mercato, posto che lo stesso ricorrente parla di un solo
procedimento (quello riguardante Sorrentino Romolo) non ancora definito con
sentenza passata in giudicato; b) lo stesso dicasi per i procedimenti instaurati a
carico di De Mercato, di cui la sentenza non fa menzione, né risulta che il
ricorrente si sia attivato per farli diventare materia di valutazione (in ogni caso,
non si duole, col ricorso, della mancata assunzione di prove a lui favorevoli,
tempestivamente chieste al giudice di merito); c) l’esistenza di una conflittualità
all’interno del Policlinico è stata valutata dai giudici di merito, i quali hanno
anche rilevato che l’assenza di specifiche ragioni di contrasto tra imputato e
persona offesa rende inverosimile il confezionamento, “a freddo”, di un’accusa
contro l’Aiello; d) la testimonianza di De Filippis è stata – contrariamente
all’assunto difensivo – valutata dal giudicante, il quale ha rimarcato che “i testi
ascoltati hanno dichiarato di non essere stati presenti ai fatti” (vedi sentenza di
primo grado, pag. 3); né il ricorrente deduce, sul punto, il travisamento deli
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censurabile in sede di legittimità. Ebbene, l’esame delle sentenze di primo

prova, limitandosi a sostenere – inammissibilmente – una diversa direzione del
testimonianza suddetta.
Quanto all’aggravante dei futili motivi, la stessa è stata ricollegata – in
sentenza – al fatto che nessuna ragione personale aveva l’imputato di minacciare
De Mercato (egli intervenne in conflitto tra De Mercato e Orlando, a cui era
estraneo). Per questo non è affatto incongrua o illogica la sentenza che ha
reputato sussistente l’aggravante.
Consegue a tanto che la sentenza va annullata agli effetti penali, mentre i il

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 24/11/2015

ricorso va rigettato agli effetti civili.

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