Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9504 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9504 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GIOVANNI GIUSEPPE N. IL 19/03/1984
avverso la sentenza n. 1194/2011 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

03(

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente denominata “appello” ma poi
correttamente qui trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art.
593, 3 0 comma c.p.p.) nell’interesse di De Giovanni Giuseppe, avverso la sentenza
emessa in data 5.10.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Nocera
Inferiore con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di guida
senza patente di guida perché mai conseguita e condannato alla pena di C
2.500,00 di ammenda.

scriminante di cui all’art. 54 c.p. e la mancata applicazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
L’impugnazione è inammissibile oltre che per la manifesta infondatezza delle
censure, anche e soprttutto perché proposta in violazione dell’art. 613, 1° comma
c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato proposto esclusivamente a firma
dell’avv. Sabrina Iervolino di Poggiomarino (NA), difensore di fiducia
dell’interessato De Giovanni Giuseppe, che non risulta iscritta allo speciale albo
degli avvocati cassazionisti previsto dall’art. 613,

10 comma c.p.p.: tale

inammissibilità si estende persino agli eventuali motivi nuovi presentati da
difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass.
pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

Ci si duole della carenza di motivazione circa la ricorrenza dell’invocata

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