Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 950 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 950 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATANIA MARIA N. IL 06/02/1956
I.N.P.D.A.P.
o.
avverso la sentenza n. 288/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
c e ha concluso per

Udito, per l arte vile, l’Avv
Udit i difenso vv.

Data Udienza: 20/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Nicola
Lettieri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Udito il difensore avv.Massimo Garofalo, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.10.2012, la Corte d’Appello di Catania confermava
la decisione del Tribunale di Ragusa del 10.11.2008 nei confronti di Catania
Maria che aveva condannato la medesima alla pena di anni quattro di
reclusione e € 4000,00 di multa per il reato di truffa aggravata ai danni
dell’INPS.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art.420 ter c.p., avendo
i giudici erroneamente disatteso l’istanza di rinvio per legittimo
impedimento dell’imputata, non ritenendolo assoluto, illogicamente
motivando a riguardo.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
In data 27.8.2013, il difensore dell’imputata deposita memoria
evidenziando l’avvenuta prescrizione nel gennaio 2013 dei reati commessi in
Ragusa fino al 16.7.2005.

Motivi della decisione

1. In tema di legittimo impedimento dell’imputato è sottratto al
sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigett
1

l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da
vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l’impedimento
dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il
giudice ha l’obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare
l’impedimento o integrare l’insufficiente documentazione prodotta (v.
Cass.Sez.V, Sent. n. 35170/2005 Rv. 232568 in tema di legittimo impedimento

addotto dal difensore; Sez.V, Sent.n. 11859/2002 Rv. 221025; Sez.I, Sent. n.
9880/1996 Rv. 206076 in tema di legittimo impedimento dell’imputato).
2. All’udienza del 2.10.2008, l’imputata Catania Maria fece pervenire,
tramite la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, un certificato medico
rilasciato in data 1.10.2008 dal Presidio Ospedaliero di quella città dal quale
risultava che la stessa si è recata presso il suddetto presidio ospedaliero per
cure relative a toracalgia e crisi asmatica. Il Tribunale di Ragusa, ritenuto che
dalla certificazione trasmessa emergeva unicamente l’avvenuta
presentazione dell’imputata al nosocomio, e nulla in ordine allo stato di
salute e alla assoluta impossibilità a comparire, rigettava l’istanza di rinvio e
dichiarava la contumacia dell’imputata. La Corte d’Appello, pronunciandosi
sul relativo motivo di gravame, rigettava l’eccezione di nullità avanzata,
rilevando che non vi era prova di alcun legittimo impedimento a comparire,
come correttamente ritenuto dal primo giudice, in quanto dagli atti “si trae
come la certificazione medica trasmessa dall’imputata a supporto dell’istanza
si riferiva ad una diagnosi avvenuta il giorno prima dell’udienza, senza che
fosse indicata né alcuna prognosi, né altri elementi concreti che provassero
uno stato di salute incompatibile con la presenza in udienza”.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha respinto
l’eccezione di nullità con motivazione congrua ed esente da vizi logici,
apparendo invero del tutto legittimo il provvedimento con cui il giudice di
merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell’imputata a
comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare
genericamente l’infermità, e la richiesta di cure, senza neppure indicare la
prognosi, elemento essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e
gravità dell’impedimento.
2

Il motivo di ricorso, peraltro anche generico in quanto meramente
reiterativo dell’analogo motivo d’appello, è pertanto manifestamente
infondato. E il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la
declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione maturata
successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/ 2009

Rilevato, peraltro, che trattasi di truffa aggravata continuata ai danni
dell’INPS (avendo l’imputata riscosso somme previdenziali destinate al
padre, anche dopo molti anni che lo stesso era deceduto) e quindi di reato a
consumazione prolungata, il momento consumativo del reato coincide con la
cessazione dei pagamenti (16.7.2005), che segna anche la fine
dell’aggravamento del danno; da tale momento va quindi calcolato il termine
massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, al qual vanno aggiunti mesi
nove e giorni 24 di sospensione dal 30.9.2009 al 24.7.2010. Ne consegue che il
termine massimo di prescrizione (così calcolato al 10.11.2013) non è ancora
decorso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
liberato, il 20.9.2013.

Rv .244999).

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