Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 95 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 95 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MAINOLFI FRANCESCO n. 5/5/1965
avverso l’ordinanza n. 338/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
SALERNO del 24/5/2013
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv. FRANCESCO PERONE e DARIO VANNETIELLO che
hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2013 il Tribunale del Riesame di Salerno
confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, nelle more del
procedimento sostituita con il provvedimento di obbligo di dimora, applicata dal
gip presso il Tribunale di Salerno nei confronti di Mainolfi Francesco per
corruzione e tentata turbativa d’asta.
Il fatto contestato al ricorrente si collocava nel procedimento avente ad
oggetto attività illecite attribuite a tale Madonna Nicola. Costui era titolare di
fatto della impresa “Guida impianti”, formalmente intestata a Guida Attilio, e con
tale società intendeva ottenere subappalti dalla “De Santis Costruzioni”, impresa
legittimata alla partecipazione ad una gara indetta il 21 maggio 2010 dal

Data Udienza: 31/10/2013

Comune di Battipaglia per i lavori di riqualificazione e potenziamento
infrastrutture aree industriali.
Per consentire tale aggiudicazione alla impresa di suo interesse, Madonna
prometteva la somma di denaro di circa € 50.000 o pari utilità all’architetto
Mainolfi Francesco ed all’ingegnere Argento, il primo capufficio infrastrutture
secondarie del Comune di Battipaglia, il secondo dirigente dell’area operativa
tecnico territoriale e progettista dei lavori del medesimo Comune. Questi ultimi
due accettavano la promessa e si impegnavano a compiere gli atti contrari ai

turbativa della gara non andava, però, a buon fine perché i predetti non
riuscivano ad influire sul membro della commissione aggiudicatrice dell’appalto
nonché responsabile del servizio piani e programmi del comune, ingegner Fausto
Dragonetti. Il primo giudice riteneva che vi fossero gravi indizi rappresentati
dalle intercettazioni delle conversazioni intervenute tra il Madonna e l’Argento,
nonché tra il Madonna ed il Guida Attilio, quest’ultimo, come già detto titolare
formale della Guida Impianti.
Le intercettazioni dimostravano in particolare i colloqui tra Madonna e
l’Argento nel corso del quale era formulata la proposta corruttiva; per realizzarla,
poi, l’Argento contattava altri funzionari del Comune di Battipaglia. In tale
contesto il Tribunale colloca i contatti con il Mainolfi.
Viene difatti ritenuto significativo in tale senso il contenuto di una
intercettazione ambientale del 6 luglio 2010, seguito da un incontro personale
tra Madonna ed Argento; nel colloquio si parla della opportunità di far riferimento
a tale “Franco” per influire sulla commissione di gara.
Subito dopo tale colloquio il Madonna chiama al telefono Mainolfi Franco,
evidentemente il “Franco” di cui si era parlato, e con questi concorda un incontro
manifestando, dal tono della conversazione, rapporti di pregressa conoscenza. In
particolare il Tribunale riteneva il tono della conversazione significativo della
discussione di problemi relativi ad attività del Madonna collegate alle attività
della pubblica amministrazione.
L’esito dell’incontro tra Madonna e Mainolfi viene riferito nella successiva
conversazione ambientale tra Madonna e Guida; Mainolfi aveva manifestato la
sua disponibilità all’appoggio nella attività corruttiva; rileva il tribunale che il
giorno dopo Mainolfi veniva visto parlare con il membro della commissione
Dragonetti Fausto. Secondo il Tribunale, in un tale contesto vi era

“un’alta

probabilità che l’oggetto di tale discussione (tenuto conto anche della consecutio
logica e temporali descritta) fosse proprio l’esecuzione di quella obbligazione di
mezzi che perfeziona la corruzione ed il tentativo di turbata libertà degli incanti”.

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doveri di ufficio finalizzati a consentire tale aggiudicazione. La condotta di

Ma una successiva conversazione del 20 luglio 2010 tra Argento e Madonna
nella quale il primo diceva “allora se vinci non devi ringraziare nessuno”
dimostrava, invece, il cattivo esito della offerta di corruzione. La gara, del resto,
risulta effettivamente affidata a impresa terza.
Il Tribunale riteneva di concordare con il giudice del provvedimento
impugnato anche quanto alla misura cautelare necessaria ritenendo sia la
necessità di impedire i contatti con la pubblica amministrazione che la necessità
di prevenire i rapporti con i terzi ritenendo perciò adeguata la misura

Contro tale provvedimento Mainolfi propone ricorso a mezzo del proprio
difensore.
Con primo motivo denunzia la violazione legge in relazione all’articolo 178
lettera c) e 268 cod. proc. pen.
Al riguardo osserva:
il 10 maggio 2013 la difesa chiese, al fine delle successiva attività in sede di
riesame, la copia su supporto mobile di cinque registrazioni di conversazioni
ritenute indizianti nella ordinanza di custodia.
La copia fu autorizzata il 13 maggio dal gip ed il 16 maggio la cancelleria
consegnò un DVD con le copie delle registrazioni richieste.
Ma “i file audio rilasciati in copia contenevano delle significative diversità
rispetto alle conversazioni trascritte nella ordinanza di custodia” il fatto era
segnalato al gip che però, nel successivo provvedimento in cui decideva sulla
richiesta di sostituzione della misura cautelare, non formulava alcuna
osservazione.
La difformità veniva segnalata al Tribunale del Riesame osservando che
manca in particolare “la parte della conversazione, ritenuta significativamente
indiziante, in cui Madonna Nicola riferirebbe a Guida Attilio dell’incontro
corruttivo appena avuto con l’architetto Mainolfi e di quello che i due si
sarebbero detti”. Si tratta della parte di conversazione di cui alle pagine 142 143 della ordinanza di custodia.
Il Tribunale, esaminato il DVD consegnato in copia al difensore, notava la
differenza tra le diverse copie di registrazione.
La difesa, in base a tali presupposti, rileva la violazione dei diritti della difesa
non essendo stata consentito al difensore l’ascolto diretto dei documenti audio
ritenuti significativi.
Con secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo deduce violazione legge in
relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la
valutazione di elementi investigativi travisati o mal valutati.

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dell’obbligo di dimora nel frattempo applicata dal primo giudice.

In sede di motivi di riesame la difesa aveva osservato come la frase
trascritta a pagina 141 dell’ordinanza di custodia, indicata quale parte della
intercettazione 1234 del 6 luglio 2010, dalla quale secondo l’accusa risultava che
l’ingegnere Argento, parlando al Madonna gli suggeriva di rivolgersi al ricorrente,
era del tutto inesistente perché non rinvenibile nei file audio. Sulla questione non
vi era è alcuna pronunzia da parte del Tribunale del Riesame che ha fatto solo
riferimento all’ascolto diretto dalla intercettazione 1239 del 6 luglio 2010 ore
13:20. Tale elemento va quindi escluso dal materiale indiziario per poi procedersi

Quanto alla conversazione 1234 delle 12.55, secondo i motivi di riesame
nella trascrizione presente a pagina 141 dell’ordinanza era presente la
espressione “questo è il primo cristiano che tenevo qua”, frase invece assente
nella registrazione e neanche trascritta nel relativo verbale redatto dagli
inquirenti. Tale osservazione non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte
del Tribunale ancorché esso stesso ritenesse diverso il senso della
conversazione.
Quanto alla intercettazione 2336, unica in cui vi è contatto diretto tra
Mainolfi e Madonna, trascrive l’intercettazione facendo rilevare come non possa
riconoscersi l’ampio significato che vi riconosce il Tribunale.
Quanto alla conversazione 1239 ore 13:20, osserva che è equivoca
l’individuazione del soggetto a cui sarebbe stata rivolta la proposta corruttiva.
Quanto alla conversazione del 7 luglio 2010, la difesa osserva che non è
logico desumere dalla notizia dell’incontro la certezza che si fosse discusso della
corruzione. Inoltre non vi è alcun altro elemento sino alla certezza del cattivo
esito della proposta di corruzione stessa in data 13 e 20 luglio.
Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alle esigenze cautelari sia per l’erronea valutazione del fatto, che è
occasionale, e sia perché è illegittimo utilizzare la misura cautelare al solo fine di
impedire l’accesso al luogo in cui si svolge l’attività del pubblico impiegato
essendo finalizzate a tale attività le specifiche disposizioni in tema di misure
interdittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo con il quale si sostiene esservi irregolarità in tema di
messa a disposizione delle registrazioni delle intercettazioni è infondato.
Le ampie argomentazioni svolte dalla difesa possono essere efficacemente
sintetizzate chiarendo che non è in questione la presenza in atti delle
registrazioni utilizzate quale prova ma il tema proposto attiene all’errore nella
predisposizione delle copie per la difesa in quanto nel disco consegnato non
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ad una “prova di resistenza” in sede di giudizio di rinvio.-

erano presenti parte delle registrazioni, mancandone alcune di quelle più
rilevanti ai fini della decisione.
È però indubbio che tali registrazioni erano disponibili nel fascicolo tanto
che il Tribunale del Riesame chiarisce di averle ascoltate.
Va quindi osservato:
l’errore nel rilascio di copia degli atti non ha di per sé alcun effetto diretto
non essendo le disposizioni di cui all’art. 309 cod. proc. pen. in tema di
trasmissione, deposito ed accesso agli atti, da cui conseguono profili di inefficacia

delle copie. Sotto questo profilo tutte le questioni poste sono assolutamente
irrilevanti.
– Tale errore poteva essere ovviamente ragione in concreto di difficoltà
di conoscenza effettiva del materiale probatorio ai fini dell’efficace esercizio della
difesa nell’udienza camerale e, quindi, giustificare una richiesta di rinvio o
sospensione dell’udienza per l’esercizio del diritto di difesa, ma nessuna richiesta
in tal senso vi è stata e, quindi, non si pongono questioni al riguardo.
– In ogni caso, per quanto emerge dagli stessi argomenti della difesa, i
tempi di accertamento dell’errore nel rilascio delle copie consentivano sia
l’accesso comunque alle registrazioni che la richiesta di integrazione del rilascio
di copie, per cui le doglianze proposte non attengono più al concreto esercizio del
diritto di difesa ma diventano meramente pretestuose.
È invece fondata la doglianza relativa alla carenza nonché illogicità della
motivazione rappresentata con i motivi dal secondo al sesto.
Va premessa la inconsistenza delle eccezioni relative alla inesistenza delle
registrazioni di conversazioni utilizzate nella ordinanza in quanto la difesa fa
riferimento non al materiale probatorio versato in atti bensì a quello a sé
consegnato; è ovviamente al primo che si deve far riferimento.
L’ordinanza impugnata, anche a fronte delle specifiche contestazioni,
doveva dimostrare che il ricorrente avesse specificatamente svolto la trattativa
per impegnarsi ad influire sull’appalto in questione in cambio di denaro.
Ciò che il tribunale ritiene dimostrato è che:
1) Argento dice al Madonna che è opportuno provare a far intervenire tale
Franco.
2) La telefonata fatta immediatamente dal Madonna al ricorrente dimostra
che costui era il “Franco”.
3) Tale telefonata avrebbe già un contenuto probatorio favorevole
all’accusa: secondo il tribunale

“il linguaggio è allusivo e fa comprendere

all’ascoltatore che i motivi dell’incontro attengono a non meglio precisati
problemi relativi ad intersezioni tra l’attività del Madonna Nicola e quella della
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della misura ovvero inutilizzabilità relativa di prove, riferibili al tema del rilascio

Pubblica Amministrazione; non si comprende come mai il Mainolfi, se non nella
chiave di lettura appena descritta, accetti di incontrare uno sconosciuto, visto
solo due o tre volte, senza alcun titolo, per parlare di qualcosa di imprecisato
riferito ad un ingegnere o ad un architetto.”
4) Il 7 ottobre 2010 Argento dice a Madonna di avere visto il Mainolfi
parlare con Dragonetti “un sacco di tempo” …. “può essere pure che lo
convince”. Il Tribunale ritiene che “stride con ogni logica” che il Mainolfi potesse
star parlando d’altro.

possibile ottenere il risultato con il Dragonetti non fa venir meno la condotta di
corruzione e di tentativo di turbativa d’asta.
Va innanzitutto chiarito come al punto 3 vi sia un chiaro travisamento
della prova (al riguardo la difesa, in ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso, ha allegato il relativo verbale di trascrizione).
La conversazione intercettata tra Madonna e Mainieri ha solo il seguente
contenuto:
M: Pronto! N: architetto!
M: chi e’?
N: .. sono Nicola Madonna
M: ueh! Nico’ ciao dimmi
N: come state?
M: bene tutto a posto dimmi …
N: eh! io sono venuto qua’, vi volevo salutare e non vi ho trovato, ho
detto fammelo telefonare, che questo pare che l’ingegnere, l’architetto ….
M:eh! eh! eh!
N: che c’e’? dove state? …
M: sto sopra al terzo piano!
N: eh! io sono venuto allo stadio qua, adesso vi vengo a trovare li’;
adesso vi vengo a trovare
M: si e vienimi a trovare di qua’, ti aspetto qua ..
N:

inc … fmo alle due?

M: alle due sto qua, poi vado via alle due
N: sto arrivando
M: ciao! ciao!
Quindi, o il tribunale fa erroneamente riferimento ad una diversa
conversazione o ritenere che il suo contenuto sia allusivo e riferito “a non meglio
precisati problemi relativi ad intersezioni tra l’attività del Madonna Nicola e quella
della Pubblica Amministrazione”

può essere una comprensibile intima
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5) La conversazione del 20 luglio 2010 da cui risulta che non è stato

convinzione ma non ha alcun aggancio al testo della conversazione – cosa che
consente di rilevare in questa sede l’errore in quanto “travisamento” e non mero
errore di valutazione della prova.
Ciò posto, è palese la assoluta carenza di tale motivazione.
Si può dare per pacifico, perché non in questione, che vi sia stato a monte
l’accordo corruttivo tra Argento e Madonna e certamente quanto riferito dal
Tribunale dimostra l’interesse al contatto tra Madonna e Mainolfi; allo stesso
modo il fatto che Argento riferisca al Madonna che Mainolfi abbia parlato con

presidente della commissione e ragionevolmente si può ipotizzare che tale
intercessione non dovesse essere gratuita. Ma, soprattutto in assenza di un utile
risultato, il solo esservi stata una conversazione tra Mainolfi e Dragonetti non
appare affatto prova adeguata tanto che il Tribunale si vede costretto ad una
affermazione francamente insostenibile quale quella che i due non potessero
parlar d’altro nonostante i rapporti di colleganza e di conoscenza diretta. In
assenza di qualsiasi altra prova era necessaria un’attenta analisi del perché i due
non potessero aver parlato d’altro ed il Mainolfi, com’è normale caso della vita,
se del caso potesse aver deciso di mostrare una disponibilità con la riserva
mentale di non fare alcunché di positivo.
Si impone pertanto una nuova ed adeguata valutazione che tenga conto
del materiale probatorio disponibile individuando in termini univoci una condotta
di accordo corruttivo e di effettivo esercizio di attività tendente a ottenere
l’alterazione della gara.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Salerno.
Rom così deciso /3/~ 2013

Dragonetti lascia intendere che al Mainolfi sia stato chiesto di intercedere con il

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