Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 95 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 95 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) OKOH LUCKY N. IL 19/11/1975
avverso la sentenza n. 885/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.529/2011 R. G. *

Udienza del 27 novembre 2012

– il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni
D’Angelo, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso
per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della cassa delle ammende;
– il difensore del ricorrente, avvocata Paola Armellini, intervenuta per delega dell’avvocato Roberto Moroni, la quale ha
concluso per l’ accoglimento del ricorso.

Ril e-v a
1. — Con sentenza, deliberata il 20 aprile 2011 e depositata il 4
maggio 2011, la Corte di appello di Torino ha confermato la
sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 27 ottobre 2010, di
condanna — nel concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata —alla pena della reclusione in mesi dieci a carico dello straniero extra comunitario
Lucky Okoh, imputato del delitto di rientro non autorizzato
nel territorio dello Stato dal quale era stato espulso, giusta decreto del Prefetto della provincia di Torino 11 marzo 2010, eseguito coll’accompagnamento coattivo alla frontiera 1’8 aprile
2010, reato accertato in Torino il 25 ottobre 2010.
La Corte territoriale, con riferimento ai motivi del gravame e
in relazione a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, ha osservato: il divieto stabilito dall’articolo 69,
comma 4, cod. pen, osta al postulato giudizio di prevalenza
delle attenuanti generiche, invero “generosamente” elargite dal
primo giudice, sulla recidiva reiterata; la valutazione negativa
della personalità dell’appellante, attesi i precedenti penali, giustifica la dosimetria della pena, commisurata in misura superiore al minimo edittale; laddove è destituito di qualsiasi riscontro probatorio l’assunto del giudicabile di essere ritornato
in Italia per sfuggire alle persecuzioni della criminalità organizzata del paese di origine, il prevenuto ha riportato due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti (oltre a due

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uu;

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.529/2011 R.a

*

Udienza del 27 novembre 2012

2. — Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto recante la data del 25 maggio 2011, col quale denunzia,
a’ sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.,
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al
diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche e in ordine alla dosimetria della pena, opponendo: è
frutto di mera supposizione che il rientro in Italia fosse finalizzato ad attività delittuose; in relazione ai precedenti in materia di stupefacenti, tutte e due le sentenze di condanna hanno
riconosciuto la diminuente del quinto comma dell’articolo 73
del Testo Unico; le violazioni alla legge sulla immigrazione
concernono condotte che attualmente, per effetto della modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
della entrata in vigore della Direttiva della Unione Europea
CE 115/08, non sono previste dalla legge come reato; il delitto
oggetto del giudizio non è “sintomatico di maggior pericolosità
sociale”; illogica è la valutazione negativa della personalità; la
pena non è proporzionata.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede sub 1.
delle ragioni della
propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto
immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i
confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Case., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi
dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di v i—

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condanne per violazione della legge sulla immigrazione che dimostrano “la estrema riluttanza dell’Okoh a lasciare il territorio
italiano”), sicché “è lecito supporre che costui non abbia voluto rinunciare ai guadagni che evidentemente il traffico di droga gli assicurava”.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 2 7 . 5 2 9 / 2 0 11 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
curo 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 novembre 2012.

ti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle
censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc.
pen.

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