Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9494 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9494 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASSENSO FILIPPO N. IL 15/05/1954
avverso la sentenza n. 151/2011 TRIBUNALE di BASSANO DEL
GRAPPA, del 14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
Assenso Filippo- giudicato responsabile del reato di cui
all’articolo 116, co.13 del Codice della Strada- ha
proposto appello, trasmesso tempestivamente a questa Corte
di cassazione, chiedendone l’annullamento per violazione

sospensione condizionale della pena, espressamente
richiesto

in

sede

di

discussione

dal

difensore

dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto da avvocato non abilitato a
difendere in giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
Comunque il motivo è manifestamente infondato, atteso che
il Tribunale di Bassano del Grappa ha implicitamente
motivato

con

riferimento

al

diniego

dell’invocato

beneficio.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 5.00
pecuniaria, trattandosi

a titolo di sanzione

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
5.00,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 22 gennaio 2014.

di legge in relazione al diniego del beneficio della

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