Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9494 del 19/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9494 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTAGNER FRANCESCO N. IL 12/07/1976
avverso la sentenza n. 3106/2014 del GIP TRIBUNALE di TREVISO del 15/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA B. TADDEI;
sentite le richieste del PG Dott. ENRICO DELEHAYE che ha concluso per l’annullamento

MOTIVI della DECISIONE
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che in relazione alla imputazione di cui
all’art.635 cod.pen.,2° comma n.3 ,commesso in Oderzo il 13.03.2014 ha disposto
la revoca del decreto penale n.1725/14 e dichiarato estinto il reato per remissione
di querela , ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Venezia ,deducendo l’erronea applicazione di legge, essendo
stato contestato al Montagner un reato procedibile d’ufficio nei cui confronti la
remissione di querela non esplica alcuna rilevanza.
Il ricorso è fondato.
La contestazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede rende il reato
perseguibile d’ufficio, come giustamente rilevato dal ricorrente ,secondo il
pedissequo disposto dell’art.635 cod.pen. comma 2 n.5 ( o su altre delle cose fi
indicate nel numero 7 dell’articolo 625) e 1′ assenza di una pronuncia sulla

Data Udienza: 19/02/2016

sussistenza e rilevanza dell’aggravante , elidendo la procedibilità a querela, nella
specie impone di annullare, senza rinvio, la pronuncia relativa a Montagner
Francesco.
Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio del GIP del Tribunale di Treviso per procedere a
nuova valutazione attenendosi al principio di diritto su menzionato in ordine alla
procedibilità d’ufficio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
all’Ufficio GIP del Tribunale di Treviso..
Così deci o in Roma, camera di consiglio del 19 febbraio 2016
Il Consigl e estensore
M.J. addei

Il Presidente
D. Aauo

32-ePtc,

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA