Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9494 del 19/02/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9494 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTAGNER FRANCESCO N. IL 12/07/1976
avverso la sentenza n. 3106/2014 del GIP TRIBUNALE di TREVISO del 15/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA B. TADDEI;
sentite le richieste del PG Dott. ENRICO DELEHAYE che ha concluso per l’annullamento
MOTIVI della DECISIONE
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che in relazione alla imputazione di cui
all’art.635 cod.pen.,2° comma n.3 ,commesso in Oderzo il 13.03.2014 ha disposto
la revoca del decreto penale n.1725/14 e dichiarato estinto il reato per remissione
di querela , ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Venezia ,deducendo l’erronea applicazione di legge, essendo
stato contestato al Montagner un reato procedibile d’ufficio nei cui confronti la
remissione di querela non esplica alcuna rilevanza.
Il ricorso è fondato.
La contestazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede rende il reato
perseguibile d’ufficio, come giustamente rilevato dal ricorrente ,secondo il
pedissequo disposto dell’art.635 cod.pen. comma 2 n.5 ( o su altre delle cose fi
indicate nel numero 7 dell’articolo 625) e 1′ assenza di una pronuncia sulla
Data Udienza: 19/02/2016
sussistenza e rilevanza dell’aggravante , elidendo la procedibilità a querela, nella
specie impone di annullare, senza rinvio, la pronuncia relativa a Montagner
Francesco.
Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio del GIP del Tribunale di Treviso per procedere a
nuova valutazione attenendosi al principio di diritto su menzionato in ordine alla
procedibilità d’ufficio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
all’Ufficio GIP del Tribunale di Treviso..
Così deci o in Roma, camera di consiglio del 19 febbraio 2016
Il Consigl e estensore
M.J. addei
Il Presidente
D. Aauo
32-ePtc,
P.Q.M.