Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9493 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9493 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARCISI GUIDO N. IL 15/03/1946
avverso l’ordinanza n. 8007/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/e/201
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

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Motivi della decisione
La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello presentato
dall’imputato in epigrafe contro la sentenza del Tribunale di Ferrara che ne ha affermata la
responsabilità in ordine al reato di cui all’articolo 189 del codice della strada.

Ricorre per cassazione l’imputato medesimo lamentando che, contrariamente a quanto

sufficientemente puntuali sulle doglianze prospettate e sulla loro meritevolezza.

Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. L’ordinanza impugnata
evoca correttamente i principi che regolano l’impugnazione in appello e la necessità della
specificità delle censure dedotte. Nel caso di specie si dà atto che l’imputato ha prospettato in
modo assolutamente vago ed indeterminato alcune censure, ripetendo argomenti già esposti e
correttamente confutati dal tribunale. La stessa impugnazione non è reca alcuna analisi critica
delle risposte già ampiamente date alle tesi difensive, sicché non si è in presenza gravame
sufficientemente definito. Tale valutazione appare immune da censure; e del resto lo stesso
ricorso per cassazione pecca a sua volta di specificità giacché non indica con sufficiente
chiarezza concrete questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di revisione critica del
giudizio d’appello.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014

ritenuto dal giudice di merito, l’impugnazione, sebbene succinta, recava indicazioni

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