Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9493 del 19/02/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9493 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA
nei confronti di:
R.K.
X.S.
avverso l’ordinanza n. 525/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA del 27/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
lette le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli che ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del
ricorso;

Udit i difcnsor Avv.;

Data Udienza: 19/02/2016

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma annullava i
decreti di sequestro preventivo emessi del GIP di quel Tribunale il 29.05.2015 nel
procedimento penale a carico di R.K. e X.S. indagati per
il reato di truffa aggravata in danno dell’Ente Pubblico AGEA. Il sequestro cadeva
sui saldi attivi di plurimi conti correnti e dossier titoli ed il sequestro per
equivalente sugli immobili intestati agli indagati, per un valore corrispondente ad

R.K.
1.1 Con il provvedimento impugnato ,i1 Tribunale chiariva che nella prospettiva
sales manager di Oracle s.p.a.) e

dell’accusa X.S. (in qualità di

R.K. (in qualità di amministratore unico di MTL Sistemi e Servizi
s.r.1.) avrebbero concorso, insieme con altri soggetti in una truffa consistita
nell’aver indotto AGEA (ente pubblico non economico azionista di
maggioranza della SIN s.p.a.) a stipulare un contratto di acquisto di licenze per
l’utilizzo di programmi informatici di proprietà di Oracle avvalendosi
dell’intermediazione di altre due società, Telespazio (in qualità di partner) ed MTL
(in qualità di distributore), anziché in via diretta; nell’aver indotto in errore AGEA
rappresentandole come necessaria l’opera di intermediazione di entrambe le
società quando, al contrario,tale intervento non avrebbe avuto alcuna utilità
pratica. In particolare l’intervento di MTL ,nell’acquisto dei programmi Oracle ,
aveva avuto come unico scopo quello di giustificare la richiesta di un prezzo
maggiorato; infatti, a fronte di un prezzo originariamente fissato da Oracle
in € 3.804.681,96 AGEA aveva pagato le licenze di Oracle € 4.647.774,77 e
l’aumento del prezzo di vendita aveva consentito all’amministratore unico di MTL
e al sales manager di Oracle, odierni ricorrenti di lucrare la differenza tra prezzo
originario e prezzo definitivo, pari ad € 843.092,81. La riprova del profitto,
direttamente conseguito dagli indagati, era rappresentato dal trasferimento
di danaro, intercorso tra R.K. e X.S., pressoché contestualmente al
pagamento del prezzo delle licenze da parte di Telespazio a favore di MTL. Il 30
gennaio 2012 Telespazio accreditò sul conto corrente di MTL la somma
complessiva di € 4.530.174, a titolo di pagamento del prezzo di acquisto delle
licenze Oracle; pochi giorni dopo, il 20 febbraio 2012, MTL accreditò sul conto
corrente intestato a R.K. la somma di 400.000; il 27 febbraio 2012, R.K.
consegnò a X.S. assegni circolari per un valore complessivo pari a €

2

€370.000,00 nei confronti di X.S. e ad € 1.080.532,00 nei confronti di

370.000; tale dazione venne apparentemente giustificata dalle parti come
pagamento di caparra confirmataria accessoria ad un contratto preliminare di
compravendita di un immobile, di proprietà di X.S., in relazione al
quale R.K. rimase inadempiente.
1.2 La difesa degli indagati ha contestato tale chiave di lettura degli avvenimenti,
dei quali pure ha condiviso l’essenza della ricostruzione , ponendo in rilievo,
tuttavia che il GIP non aveva valutato correttamente la particolare natura

dell’indispensabile utilizzo di un programma applicativo, sviluppato da un
impresa partner unica in grado di farlo funzionare. L’esigenza di fruire di tale
programma determinava ,nella contrattazione , la necessità dell’intervento di
Telespazio ed il relativo costo. Il ruolo di MTL nella contrattazione era stato
,invece, quello di fornire le fidejussioni a garanzia del pagamento del prezzo delle
licenze a favore di Oracle. La difesa puntualizzava anche altri aspetti della
contrattazione che pure mettevano in luce la buona fede degli indagati e la
sostanziale assenza di profitto illecito.
1.3 Tra le due versione, entrambe meritevoli di ulteriori approfondimenti ma idonee
a neutralizzarsi a vicenda, il Tribunale riteneva di non poter ravvisare il fumus del
reato di truffa, e di conseguenza annullava il sequestro disponendo la restituzione
dei beni agli indagati.
1.4 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’accusa, lamentando la
violazione di legge ed il vizio della motivazione carente illogica e contradditoria. In
particolare lamenta che , per quanto riguarda la fidejussione che si assume
prestata da MTL, l’interpretazione fornita dal Tribunale non tiene conto delle regole
del codice dei contratti pubblici ; inoltre che erroneamente si erano comparati il
contratto sull’utilizzo delle licenze e i contratti stipulati per le precedenti annualità
, anche se riguardanti un oggetto e delle prestazioni diverse; infine il Tribunale
non aveva rilevato che il rapporto contrattuale con il soggetto distributore delle
licenze doveva rispettare la previsione del D.Lgs n.163 del 2006.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, perché, come rilevato dal P.G. nella sua
requisitoria , la censura di violazione di legge è puramente formale, non essendo
evidenziata alcuna doglianza specifica di errata applicazione di norme giuridiche
ed incentrandosi le argomentazioni su una critica alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal Tribunale del riesame e alla motivazione del provvedimento che si
assume procedere da un travisamento dei fatti.

3

integrata delle licenze oggetto della vendita, caratterizzate , per essere operative,

2.1 E’, peraltro, noto che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in
sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e più in generale dei
provvedimenti di sequestro è proponibile solo per violazione di legge , a norma
dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen .Ne consegue che non possono essere dedotti
con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel
concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e
606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della
cod. proc. pen..I1 ricorso deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso ir Rima, camera di consiglio del 19 febbraio 2016
Il Consi

tenspre

Il Presidente

motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e),

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