Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9492 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9492 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELCUORE ALESSANDRO N. IL 21/12/1982
avverso la sentenza n. 7270/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

BELCUORE ALESSANDRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 del
dpr n. 309 del 1990.

avuto diritto alle attenuanti generiche e comunque ad una pena più mite.

Successivamente è pervenuta rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, con la
conseguente inammissibilità dello stesso ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre ‘dente

Con unico motivo censura la misura della pena irrogatagli, sostenendo che avrebbe

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