Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9490 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9490 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POZZI RENATO N. IL 07/05/1941
avverso la sentenza n. 9387/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pozzi Renato avverso la sentenza emessa in
data 20.12.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di quella del G.i.p.
del Tribunale di Bologna in data 5.6.2012 con la quale il predetto era stato dichiarato
colpevole del delitto di cui all’art. 73 comma 10 e 1° bis dPR 309/1990 (detenzione illecita di
hashish), riduceva la pena inflitta ad anni quattro di reclusione ed C 17.333,33 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione all’uso non esclusivamente personale dello
stupefacente detenuto all’interno della propria persona e4 diniego dell’ipotesi attenuata di

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati, non consentiti
nella presente sede ed aspecifici.
Si tratta di 106 ovuli contenenti oltre mezzo Kg. di hashish, che erano stati inghiottiti dal
ricorrente.
Con corretta ed esaustiva motivazione è stata esclusa la destinazione ad uso personale
nonché l’ipotesi attenuata di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR cit. in virtù sia del dato
ponderale sia delle modalità di occultamento dello stupefacente, importato dal Marocco.
Sicchè le censure mosse si appalesano anche aspecifiche consistendo nella reiterazione
pedissequa di doglianze già rappresentate in sede di appello senza adeguata critica delle
argomentazioni addotte al riguardo dalla Corte territoriale (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n.
5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008, n. 19951, Rv. 240109).
Invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, come
costantemente interpretata dalla Corte di legittimità, secondo la quale in tema di sostanze
stupefacenti, ai fini della riconoscimento o meno dell’ipotesi attenuata del 5° comma dell’art.
73 dPR 309/1990, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati
dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la
concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che
la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità” (di recente, Cass. Pen. Sez. IV, n.
43399 del 12.11.2010 Rv. 248947).
Peraltro si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato,
prerogativa, questa, riservata, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, in via esclusiva al giudice di
merito e preclusa in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

2

cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

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