Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 949 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 949 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BADAN PINO N. IL 01/05/1947
avverso la sentenza n. 1826/2009 TRIBUNALE di PADOVA, del
23/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
c e ha concluso per

Udito, pe la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 20/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Nicola Lettieri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga

dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.10.2012, il Tribunale di Padova, in accoglimento
della richiesta subordinata della difesa e ritenuto ingiustificato il rigetto
dell’istanza di patteggiamento proposta innanzi a diverso Collegio, applicò a
Badan Pino in ordine a tutti i reati contestati (associazione a delinquere, i
reati di rapina consumata e tentata di cui ai capi a) b) e) h) i) 1) m) e n), i reati
di lesioni e furto di cui ai capi f) e g) ) e unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione nonché con i reati giudicati con rito abbreviato dal Gup presso
il Tribunale di Bolzano in data 6.7.2007, divenuta irrevocabile in data
4.12.2008, ritenuto più grave il reato di rapina aggravata di cui al capo a)
della predetta sentenza – la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1000,00 di
multa, così rideterminando la pena complessiva in anni cinque di reclusione
ed euro 2400,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto appello,
evidenziando che la pena è stata applicata soltanto dopo il dibattimento
celebrato con rito ordinario ed in esito all’affermazione di responsabilità,
circostanza che integra una situazione di fatto “ben diversa” da quella
dell’istanza di patteggiamento formulata in apertura di giudizio, in quanto
l’istanza è stata accolta in punto di pena “dopo che è stato compiuto un pieno
accertamento di colpevolezza”, accertamento che si ritiene poter essere
viziato da errori di giudizio per i quali deve essere consentito un riesame nel
merito. L’imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui all’art.416
1

c.p. contestato dall’ottobre 2005 al gennaio 2007 in quanto dal 15.7.2003 al
15.12.2005 è stato ininterrottamente detenuto, fino al 2.8.2005, e quindi
internato in misura di sicurezza fino al 15.12.2005; l’imputato avrebbe dovuto
altresì essere assolto dai reati contestati ai capi b), e), f), g), h), i), 1), m) in
mancanza di prova circa la partecipazione dell’imputato ai reati in questione.
L’atto è stato quindi trasmesso a questa Corte dalla Corte d’Appello di

Venezia, trattandosi di sentenza inappellabile.

Motivi della decisione

1. Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della
pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga
ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della
richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle
parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative,
esplicano i medesimi effetti (v.Cass.Sez. U, Sent. n. 36084/2005 Rv. 231806).
Correttamente l’atto d’appello, convertito in ricorso, è stato pertanto
trasmesso a questa Corte.
2. Tanto premesso, rammenta il Collegio che esula dai poteri della Corte
di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle
risultanze processuali ritenuta più adeguata; questo valendo, in particolare,
relativamente alla valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova
posti a fondamento della decisione. Non va del resto dimenticato che, nel
momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve
(nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione
dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con
i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”. Ciò in quanto l’art.
606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente al giudice di legittimità, come
2

già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il
controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali,
ed essendo piuttosto consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della
motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento
impugnato.

censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se
contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non
coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo,
avendo il Tribunale evidenziato tutti gli elementi di prova a carico del Badan
e rilevato come gli stessi acquistino significato univoco e concordante ove
vengano valutati unitariamente e congiuntamente alla luce del fatto che in
data 28.8.2006 a Terlano (Bolzano) l’imputato è stato arrestato in flagranza
del reato di rapina commessa con modalità del tutto identiche alle altre, a
bordo della Chrysler blu del Melato, all’interno della quale veniva rinvenuto
materiale di varia tipologia, idoneo al travisamento; “anche nella rapina di
Terlano, l’unica per la quale l’imputato ha reso confessione data l’evidenza
delle prove a suo carico, vi era stato un precedente sopralluogo in Terlano
due giorni prima del fatto a bordo della Chrysler blu del Melato”(v.pag.6
della sentenza impugnata). Cosicché le doglianze di parte ricorrente, laddove
censurano la congruità dell’argomentare del giudicante, non possono trovare
accoglimento, perché presupporrebbero una rinnovazione complessiva di
tutto il materiale probatorio, qui non consentita.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

ui t

Così d *berato, il 20.9.2013.

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