Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9489 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9489 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PERUGIA
nei confronti di:
MURRA ERVIS N. IL 29/04/1989
avverso l’ordinanza n. 210/2015 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
14/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo Viola
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Con ordina nz
415.6.2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
kcc.e9
di Perugia,r
la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Hoxha Denis
e Murras Ervis, indagati per il reato di furto in abitazione e rapina. Avverso tale
provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, e il Tribunale del Riesame di
Perugia, con ordinanza del 14.7.2015, accoglieva l’istanza di riesame proposta nell’interesse
di Murra.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo la mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione
ai gravi indizi di reità e rilevando, in particolare, che il Tribunale ritiene insufficiente il
quadro accusatorio unicamente sulla base del fatto che il telefono del Murra risulta aver
agganciato una cella collocata in una città (Deruta) definita “abbastanza lontana” da quella
della rapina alle ore 3,58, ossia a 58 minuti circa dall’inizio della rapina stessa. E tale
motivazione è mancante, in quanto non esplicita le ragioni di fatto utili a definire Deruta
“abbastanza lontana”. La motivazione è altresì illogica in quanto non fornisce alcuna
plausibile spiegazione alternativa agli accertamenti in base ai quali Murra Elvis, che si era
dato alla latitanza dagli arresti domiciliari e aveva trovato riparo in provincia di Caserta,
avesse deciso di compiere una trasferta notturna in provincia di Perugia.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di cassazione
spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed
ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto alle scelte in concreto effettuate – non può che riguardare anche
i provvedimenti cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in
particolare, prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura o la modifica
della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell’appello, valutare “in
concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, e rendere un’
adeguata e logica motivazione sui parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di

Osserva

pericolosità. Tanto premesso, rileva il Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove
censurano la mancanza e illogicità dell’argomentare del giudicante, rispetto alla ritenuta
gravità indiziaria, non possono trovare accoglimento, in quanto, pur avendo il ricorrente
formalmente denunciato i suddetti vizi di motivazione, in realtà le suddette censure
costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice del riesame,
con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse.
Il Tribunale del Riesame, pur reputando che lo spostamento del Murra dalla
Campania all’Umbria e poi in senso inverso, dopo la rapina, e i contatti con l’Hoxha a rapina

rapporto tra l’Hoxha ed il Murra, un peso rilevante e non certamente trascurabile a livello
indiziario, tuttavia ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, e
pertanto non censurabile in questa sede, che, in assenza di ulteriori elementi, il quadro
indiziario non potesse comunque ritenersi grave, non potendosi affermare con giudizio di
elevata probabilità la presenza dell’imputato sul luogo della rapina, in considerazione del
fatto che dalle comunicazioni telefoniche risultava che egli, a neppure un’ora di distanza
dall’inizio della rapina (che per le sue modalità non era durata pochi minuti), si trovasse in
luogo non vicinissimo e si fosse già avviato nel viaggio di ritorno verso la Campania.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
ato, in camera di consiglio il 12.11.2015
re estensore
vadoro

Il Presidente
Mario Gentile

terminata e quello con l’Osmani il giorno prima assumono, unitamente al dimostrato stretto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA