Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9488 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9488 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HASNAOUI HASSAN N. IL 26/09/1980
avverso la sentenza n. 300/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 22/01/2014
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Hasnaoui Hassan in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d. P.R. n. 309/1990 in concorso con altri, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
relazione all’articolo 110 c.p. laddove il giudice a quo aveva
ritenuto il suo concorso nella detenzione dello stupefacente e non
aveva motivato circa la co-detenzione dello stupefacente da parte
sua.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
La Corte di appello di Perugia ha infatti indicato chiaramente le
ragioni per cui doveva ritenersi il concorso dell’odierno
ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente, in
particolare evidenziando l’inverosimiglianza delle sue
dichiarazioni, non essendo sta trovata in sede di perquisizione
traccia degli indumenti per l’acquisto dei quali egli aveva
sostenuto di essersi recato a Napoli unitamente al coimputato
Wertani.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il
ns l
Il Presidente
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.