Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9488 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9488 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVARESE ROSARIO N. IL 25/11/1978
avverso l’ordinanza n. 453/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
21/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di fiducia di Savarese Rosario avv.Massimo Esposito che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Osserva

Tribunale di Torre Annunziata dispose il sequestro preventivo della somma di
euro 269.450,00 detenuta in contanti da Savarese Rosario, indagato per il reato
di usura. In data 4.3.2015, il Gip rigettava quindi l’istanza di dissequestro.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, presentando
indagini difensive tese a dimostrare che il Savarese non prestava soldi a usura,
bensì per mera liberalità e nei confronti di amici in difficoltà; con conseguente
carenza del “fumus commissi delicti”. Il Tribunale del Riesame di con ordinanza
del 21.5.2015, confermava il decreto impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo: 1)
l’inosservanza o erronea applicazione degli artt.644 c.p. 125, 192, 272, 274
c.p.p. e motivazione apparente sul

“fumus commissi

delicti”

in relazione

all’art.606 lett.b) ed e) c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto la
sussistenza del “fumus” del reato di usura nonostante che dalle indagini di polizia
giudiziaria e dalle conversazioni intercettate non emergesse nulla circa eventuali
interessi usurai pattuiti; 2) la violazione, inosservanza o erronea applicazione
dell’art.310 c.p.p. in relazione all’art.606 lett.c) c.p.p., in quanto il Tribunale ha
ritenuto che le indagini difensive non fossero elementi nuovi spendibili ex
art.310 per negare il quadro indiziario in quanto raccolte nell’aprile 2014; 3)
l’inosservanza o erronea applicazione degli artt.644 c.p. 125, 192, 272, 274
c.p.p. e motivazione apparente sul

“fumus commissi

delicti”

in relazione

all’art.606 lett.b) ed e) c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto la
sussistenza del “fumus” nonostante che dalle investigazioni difensive risulti
chiaramente che il Savarese non ha mai percepito interessi e tantomeno usurari;
4) motivazione illogica e contraddittoria, violazione, erronea e falsa applicazione
sotto altri profili degli artt.644 c.p., 125, 310 c.p.p. in relazione all’art.606 lette)
c.p.p. Il primo provvedimento di sequestro preventivo è stato dichiarato
inefficace dal Tribunale del Riesame, e trattandosi di nuovo provvedimento
cautelare il giudice d’appello omette di spiegare perché non opera la preclusione
del precedente provvedimento in data 10.4.14 annullato in sede di I riesame. A

Con decreto del 14.4.2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il

maggior ragione in questo caso andavano esaminate le investigazioni difensive,
immotivatamente ritenute in contrasto con le investigazioni.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema, con
riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt.

322 bis e 324 c.p.p. in materia di misure cautelari reali è limitato, ai sensi
dell’art. 325 c.p.p., comma 1, al solo vizio di violazione di legge; ne consegue
che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della
motivazione, atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”, come
indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non
rientrano anche la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non applicabile al ricorso ex art. 325
c.p.p. ( v.Cass. S.U., 28.1.2004 n. 5876; S.U., sent. n. 25932 /2008 Rv.
239692).
E pertanto il giudizio della Corte in tale materia ha un orizzonte circoscritto,
dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta
mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente
apparente del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, sì da
non essere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le
linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere
impossibile la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento
(cfr. Cass. Sez. II., sent.n. 5225 del 16/11/2006 Rv. 235861).
2. Nel caso di specie, osserva il Collegio, che le censure mosse dai motivi
del ricorso all’impugnato provvedimento, sotto l’apparente deduzione di vizi
attinenti alla violazione di legge, prospettano invece una inammissibile richiesta
di rivalutazione del merito laddove è stata data per contro adeguata
dimostrazione delle ragioni del rigetto dell’appello in assenza di elementi nuovi in
contrasto con il quadro indiziario (indagini di p.g. e conversazioni intercettate
poste a fondamento della ordinanza di custodia cautelare non impugnata). In
particolare, ha rilevato il Tribunale che le dichiarazioni allegate a sostegno
dell’appello erano state raccolte nell’aprile 2014 e non potevano ritenersi
elementi nuovi per negare il quadro indiziario, e che non era stata fornita alcuna
prova idonea a ritenere che la somma in sequestro fosse il provento di una
cessione di quote effettuata nel 2003, anche in considerazione del fatto che per
stessa ammissione dell’indagato egli era stato affetto da una malattia che I

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aveva determinato alle dimissioni. Tale circostanza e l’attività di ristoratore
svolta dal Savarese non consentivano di ritenere che lo stesso avesse potuto
conservare intatto il prezzo ricevuto per più di dieci anni dal 2003 al 2014.
Considerato che il provvedimento non è privo di motivazione, e che non si
è formato alcun giudicato cautelare reale, a seguito della perdita di efficacia del
provvedimento dell’aprile 2014, quindi reiterato nel maggio 2014, le questioni
dedotte non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, non essendo
possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000) nella determinazione della causa
di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
rato, in camera di consiglio il 12.11.2015
ere estensore
ervadoro
urzip-

Il Presidente
Mario Gentile

74M,0

investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione.

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