Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9487 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9487 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALILLARI PETRIT N. IL 23/05/1966
avverso la sentenza n. 2384/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

SALILLARI PETRIT ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in
melius quella di primo grado [riduzione della pena, in ragione del ruolo marginale:

dpr n. 309/90 contestatagli .

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente sull’
apprezzamento della vicenda, come ricostruita in atti [il giudizio si è svolto con il rito
abbreviato], attraverso la valorizzazione dell’accertato in flagranza trasporto della droga
e delle riferite – dallo stesso imputato- circostanze di tale trasporto, considerate
dimostrative della consapevolezza del fatto che si trattasse di trasporto illecito.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr ‘dente

corriere della droga], lo ha riconosciuto colpevole della violazione di cui all’articolo 73 del

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