Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9483 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9483 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIERNO DOMENICO N. IL 09/05/1988
avverso la sentenza n. 4430/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

e
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Di Pierno Domenico in ordine a varie fattispecie
criminose di cui al reato p. e p. dall’articolo 73 d. P.R. n.
309/1990, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di

cui all’art.73, comma quinto, d.PR. 309/90 e in relazione
all’art.133 c.p. con riferimento alla dosimetria della pena
ritenuta eccessiva e al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati.
Per quanto attiene alla mancata applicazione dell’art.73, comma
quinto, d.PR.309/90, la sentenza impugnata ha evidenziato che tale
disposizione non poteva essere applicata perché il quantitativo
della sostanza stupefacente caduto in sequestro era pari a ben 125
dosi e in considerazione delle modalità della condotta non certo
episodica.
Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio si
osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena.
E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei

motivazione in relazione alla mancata applicazione della norma di

vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità
su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre
2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai

N

criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico
(Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
la Corte di appello di Napoli espressamente chiarito le ragioni in
base alle quali ha ritenuto di confermare la pena irrogata dal
giudice di primo grado.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
rPresidente

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA