Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9482 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9482 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:.
GUARINO SANTOLO N. IL 10/06/1971
avverso la sentenza n. 11467/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/002012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

GUARINO SANTOLO ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe, che ha dichiarato
inammissibile, perché tardivo, I’ appello presentato il 3 novembre 2011 avverso la

sulle sostanze stupefacenti contestatagli

Con il ricorso, pur ammettendo la tardività dell’impugnazione, sostiene

di avere

presentato altra impugnazione in data 25 settembre 2011, che doveva ritenersi
tempestiva.

Il ricorso è inammissibile, per l’assorbente rilievo che, in atti, non risulta l’attestazione
del deposito dell’atto di appello del 25 settembre 2011, che si assumerebbe
tempestivamente presentato, a differenza di quello del 3 novembre 2011, correttamente
ritenuto tardivo.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto colpevole della violazione alla legge

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