Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9481 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9481 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRANDULLO NICOLA N. IL 13/05/1979
avverso la sentenza n. 6872/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Grandullo Nicola in ordine al reato p. e p.
dall’articolo 73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di

applicazione della norma di cui all’art.73, comma quinto, d.PR.
309/90 e in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p. con
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche in
ragione dei precedenti penali, dell’assenza di collaborazione
nonché della irrilevanza della confessione.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene alla mancata applicazione dell’art.73, comma
quinto, d.PR.309/90, la sentenza impugnata ha evidenziato che tale
disposizione non poteva essere applicata perché il quantitativo
della sostanza stupefacente detenuto era elevato, in quanto erano
ricavabili ben 423,3 dms, il principio attivo era elevato e le
modalità della condotta denotavano il collegamento del prevenuto
con ambienti criminali.
Quanto alla doglianza relativa al diniego delle attenuanti
generiche e al trattamento sanzionatorio si osserva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato

legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata

argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le

fr/

statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Napoli espressamente chiarito le ragioni in base alle

generiche.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
gli

est.

Il Presidente

quali ha ritenuto l’imputato meritevole delle attenuanti

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