Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 948 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 948 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FATONE ANTONIO N. IL 28/06/1950
avverso la sentenza n. 2358/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
c e ha concluso per

e civile, l’Avv

Data Udienza: 20/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Nicola
Lettieri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.5.2012, la Corte d’Appello di Bari confermava la

decisione del Tribunale di Foggia sez.distaccata di Cerignola del 1.3.2011,
che aveva condannato Fatone Antonio alla pena di mesi due di reclusione e €
200,00 di multa per il reato di appropriazione indebita e alla pena di mesi tre
di reclusione per quello di lesioni.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett. e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in
relazione alla determinazione della pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso è generico e consiste in una mera reiterazione
del medesimo motivo dell’atto d’appello, altrettanto generico, di riduzione
delle pene determinate peraltro nei minimi edittali.
Premesso che in tema di commisurazione della pena, quando questa
venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non
deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati
nell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di
adeguamento al caso concreto, sicché il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi
espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si
richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (v., tra le tante,
1

Cass.Sez.II, sent. n.43596/2003 Rv. 227685; Sez.III, Sent. n. 33773/2007 Rv.
237402), rileva il Collegio che la Corte territoriale, pur non avendo alcun
obbligo a riguardo, stante la genericità del motivo d’appello, ha comunque
congruamente motivato sul punto ritenendo la pena equamente determinata
alla luce dei criteri tutti di cui all’art.133 c.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
berato, il 20.9.2013.
liere estensore
a Cervad ro

Il Pfesi1eqte
Anto Pies4ipiio

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

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