Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9479 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9479 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEQUINO SALVATORE N. IL 09/11/1989
avverso la sentenza n.3706/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

78 Sequino Salvatore
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

richiamato art. 73, si argomenta dal ben rilevante numero di dosi (339) ricavabile dalla
marijuana detenuta. Né si riscontra la presenza di situazioni positive ai fini della concessione
delle attenuanti generiche, considerata anche la precedente condanna
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

giuridici: per escludere la possibilità di concedere l’attenuante di cui al quinto comma del

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