Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9478 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9478 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO VITTORIO N. IL 05/11/1982
avverso la sentenza n. 1901/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

(i
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Palumbo Vittorio in ordine al reato p. e p.
dall’articolo 73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di

all’art.73, comma quinto, d.PR. 309/90 e per violazione di legge e
difetto di motivazione in relazione all’articolo 99 c.p. con
riferimento al riconoscimento della contestata recidiva (art.99,
comma 4, c.p.). Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma
3 0 , cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene alla mancata applicazione dell’art.73, comma
quinto, d.PR.309/90, la sentenza impugnata ha evidenziato che tale
disposizione non poteva essere applicata in considerazione
dell’entità della somma di danaro sequestrata, che induceva a
ritenere la sussistenza di una pluralità di cessioni di sostanza
stupefacente, poste in essere in diretta relazione ad un dato
ponderale non compatibile con la disposizione di cui sopra.
Quanto poi all’applicazione della recidiva, la sentenza impugnata
appare sorretta da congrua e adeguata motivazione, avendo
evidenziato la continuità criminogena ravvisabile sulla base dei
precedenti penali specifici.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

legge in relazione alla mancata applicazione della norma di cui

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

ily

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il P esidente

gli e est4ìJ

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA