Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9478 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9478 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO VITTORIO N. IL 05/11/1982
avverso la sentenza n. 1901/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 22/01/2014
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Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Palumbo Vittorio in ordine al reato p. e p.
dall’articolo 73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
all’art.73, comma quinto, d.PR. 309/90 e per violazione di legge e
difetto di motivazione in relazione all’articolo 99 c.p. con
riferimento al riconoscimento della contestata recidiva (art.99,
comma 4, c.p.). Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma
3 0 , cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene alla mancata applicazione dell’art.73, comma
quinto, d.PR.309/90, la sentenza impugnata ha evidenziato che tale
disposizione non poteva essere applicata in considerazione
dell’entità della somma di danaro sequestrata, che induceva a
ritenere la sussistenza di una pluralità di cessioni di sostanza
stupefacente, poste in essere in diretta relazione ad un dato
ponderale non compatibile con la disposizione di cui sopra.
Quanto poi all’applicazione della recidiva, la sentenza impugnata
appare sorretta da congrua e adeguata motivazione, avendo
evidenziato la continuità criminogena ravvisabile sulla base dei
precedenti penali specifici.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
legge in relazione alla mancata applicazione della norma di cui
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
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