Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9477 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9477 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLLERA’ PAOLO RAFFAELE N. IL 20/08/1974
avverso la sentenza n. 688/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

COLLERA’ PAOLO Raffaele propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe che, a seguito di rito abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di
guida senza patente e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo ha

Con unico motivo censura la misura della pena irrogatagli, sostenendo che avrebbe
avuto diritto ad una pena più mite, nel senso che il giudicante avrebbe dovuto apportare
la riduzione di un terzo alla pena di euro 2000,00, indicata nel decreto penale oggetto di
opposizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso in esame non vi è stata nessuna reformatio in peius, giacchè il decreto penale
dopo l’opposizione è integralmente revocato, anche ai fini sanzionatori, per cui, ai fini
della determinazione della pena, in caso di condanna, il giudice dell’opposizione è
pienamente libero e non vincolato, ben potendo applicare una pena superiore a quella
irrogata con il decreto penale. Ciò che conta nella vicenda di che trattasi è che il
giudicante nella determinazione della pena abbia proceduto nel rispetto dei principi
previsti per il rito abbreviato, riducendo di un terzo la pena.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.

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