Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9475 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9475 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABATE FRANCESCO N. IL 08/03/1946
avverso la sentenza n. 82/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Abate Francesco avverso la sentenza
emessa in data 16.10.2012 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava
quella del Giudice monocratico del Tribunale di Palmi in data 2.2.2005 con la quale il
predetto era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e per il delitto di cui
all’art. 449 c.p..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’integrazione degli
estremi del contestato reato ed al diniego delle attenuanti generiche.

consentiti nella presente sede di legittimità.
Invero le censure mosse pretendono di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i
comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata, anche alla luce del
nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20
febbraio 2006, n. 46, in via esclusiva al giudice di merito e preclusa in sede di
legittimità. E ciò a fronte di una motivazione sul punto della sentenza impugnata del
tutto congrua ed esente da vizi di sorta, come tale non meritevole di alcuna censura.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati e non

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