Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9474 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9474 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
X.Y.
avverso la sentenza n. 587/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti FELICETTA MARINELLI;
Data Udienza: 22/01/2014
“(
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile X.Y. in ordine al reato di cui all’articolo
186, co.2,1ett.c) e co.2 sexies del Codice della Strada, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento
per
difetto
di
motivazione
in
punto
di
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma
3
0 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
La Corte di appello di Lecce ha infatti indicato chiaramente le
ragioni per cui doveva ritenersi la responsabilità dell’odierno
ricorrente in ordine al reato ascrittogli, in particolare
evidenziando che gli agenti operanti avevano notato l’autovettura
condotta dall’imputato procedere a zig zag, avevano sottoposto il
conducente alla rilevazione del tasso alcolemico mediante
alcoltest e avevano rilevato un esito di 1,95 (la prima prova) e
di 2,0 (la seconda) g/l.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Pr ‘dente
o21/91i e est