Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9472 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9472 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDILE CARLO N. IL 26/03/1988
avverso la sentenza n. 828/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

t

e

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, coma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina). Assolutamente
immune da censure è poi la motivazione in relazione alla
durata della sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida che è stata disposta in misura
prossima al minimo edittale.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma d euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014

residente

Mandile Carlo, imputato in ordine al reato di cui
all’art.189 D.lgs 285/92- fatto commesso il 22 marzo 2010ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo
violazione di legge con riferimento all’aumento di pena
per il concorso formale con il reato di cui all’art.189
c.6 C.d.S. e alla durata, pari ad anni uno e mesi sei,
della sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida applicata.

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